Diritti e tutela degli animali

ll 29 maggio 2025, il Senato ha approvato in via definitiva il ddl 1308 che introduce modifiche al codice di rito ed al Codice Penale (Titolo IX-bis del Libro II ) in materia di reati contro gli animali. Finalmente, cambia la ratio della norma e muta l’approccio dal punto di vista sociologico: il bene da tutelare non sarà più il “sentimento” umano per gli animali, ma l’animale in sé considerato quale essere senziente in quanto tale. L’animale sarà il diretto portatore di diritti ed il destinatario autonomo della tutela giuridica prestata dalle norme, ferma restando la tutela del sentimento che l’uomo prova per gli animali. Fondamentale, nell’ambito delle attività di prevenzione e effettivo contrasto ai reati in danno degli animali, è da considerare il coordinamento tra le varie Forze di Polizia di concerto con il Ministero dell’Ambiente e dell’Interno. La tendenza è l’aumento delle pene, delle misure di sicurezza, nonché la previsione di nuove autonome ipotesi di reato, in un Paese dove, stando agli ultimi dati analizzati e diffusi dal report Ecomafia di Legambiente, i numeri che riguardano maltrattamenti, abbandoni e uccisioni di animali domestici, rappresentano un allarme (nel corso dell’ultimo anno, in detto ambito, sono stati commessi 751 reati, 2.408 illeciti amministrativi e proposte 412 denunce).

Esaminiamo da vicino le norme in questione
“Uccisione di animali” fattispecie ex art. 544 bis. C.P.: previsto aumento delle pene (da reclusione da quattro mesi a due anni, a reclusione da sei mesi a tre anni e multa da 5 mila a 30mila euro) a carico di chiunque, per crudeltà o senza necessità, cagioni la morte di un animale, con aumento della pena (reclusione da uno a quattro anni e multa da 10mila a 60mila euro in caso di sevizie o prolungamento intenzionale delle sofferenze).

“Maltrattamento animale” modifica ed aumento pena per la fattispecie di reato di cui al primo comma dell’art. 544 bis, con previsione di innalzamento della pena della reclusione, (attualmente da tre a diciotto mesi, o della multa, da 5mila a 30mila euro) ad una pena da sei mesi a due anni oltre pena della multa, rimasta invariata. 

Uccisione o danneggiamento di animali altrui”: l’art. 638 del codice penale è rimasto invariato. Nella nuova formulazione, unico comma dell’articolo, viene prevista la pena della reclusione da uno a quattro anni, a carico di chiunque, senza necessità, uccida o renda inservibili o comunque deteriori tre o più animali raccolti in gregge o in mandria. Il comma 4 modifica all’articolo 727 del codice penale, che prevede la contravvenzione in caso di abbandono di animali, innalzando l’importo minimo dell’ammenda, che può essere comminata dagli attuali 1.000 a 5.000 euro, fino al massimo di 10mila euro. Rimane inalterato l’importo massimo, pari a 10.000 euro.

“Spettacoli e maltrattamenti”: l’art. 544-quater del codice penale punisce chiunque organizza o promuove spettacoli o manifestazioni che comportino sevizie o strazio per gli animali. Commettere questo reato comporterà un inasprimento della pena pecuniaria che sarà determinata tra un minimo di 15.000 e un massimo di 30.000 euro. 

“Combattimenti tra animali, addestramento e scommesse”: la nuova legge interviene sull’art. 544-quinquies e inasprisce le pene per chiunque promuova, organizzi o diriga combattimenti o competizioni non autorizzate tra animali, che possono metterne in pericolo l’integrità fisica, (dall’attuale pena della reclusione da uno a tre anni con la reclusione da due a quattro), estendendo la pena attualmente applicata ai proprietari o ai detentori degli animali impiegati nei combattimenti anche a chiunque partecipi a qualsiasi titolo ai combattimenti o alle competizioni suddette. Vengono introdotte nuove ipotesi autonome di reato: a) per colui che abbia agito al di fuori dei casi di concorso, allevando o addestrando animali da destinare ai combattimenti (pena individuata da tre mesi a due anni e una multa da 5mila a 30mila euro); b) quarto comma, che punisce le scommesse sui combattimenti e sulle competizioni vietate (reclusione da tre mesi a due anni e multa da 5mila a 30mila euro).

Applicazione Codice Antimafia:  a coloro che commettono abitualmente i reati relativi agli spettacoli vietati e che infrangono il divieto di combattimenti, si applicano anche le misure di prevenzione personali e patrimoniali previste dal libro I del codice delle leggi antimafia. 

Coinvolgimento di minori e diffusione di immagini il concorso nell’attività delittuosa con minori è punito con una pena più aspra, allo scopo di mettere fine alla prassi invalsa nella criminalità organizzata di avvalersi, ai fini dell’esecuzione di attività illecite, di persone non imputabili. Analogamente, quanto all’ipotesi di partecipazione di persone armate, per porre un freno al “maggiore allarme sociale e al disvalore della disponibilità di armi dei soggetti agenti”. Altre due aggravanti concernono le riproduzioni di scene di combattimenti e la pubblicità di questi contenuti, interdicendone l’attività di riproduzione, allo scopo di evitare che le immagini possano diventare veicolo per messaggi distorti nei confronti della nostra comunità. 

Molto interessante è la norma che prevede il sequestro e la confisca di animali oggetto di reato. L’articolo 6 del disegno di legge apporta alcune modifiche al codice di procedura penale. Il nuovo articolo 260-bis prevede che l’affidamento di animali possa essere destinato alle associazioni o agli enti che ne facciano richiesta e siano individuati con decreto del Ministero della salute, adottato di concerto con il Ministero dell’interno, od anche a singole persone fisiche. Il decreto di affidamento definitivo costituisce titolo ai fini delle variazioni anagrafiche degli animali affidati. L’affidamento avviene previo versamento di una cauzione per ogni animale affidato.
Con previsione del divieto di abbattimento o alienazione a terzi degli animali (aggiunto un comma all’articolo 544-sexies del codice penale) fino alla pronuncia della sentenza definitiva. Il divieto vige anche se non è stato disposto il sequestro degli animali. Fatta salva la possibilità di affido definitivo. 

Responsabilità amministrativa: si introduce un nuovo articolo al decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, concernente la disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni, anche prive di personalità giuridica, al fine di stabilire le sanzioni applicabili agli enti coinvolti nella commissione di taluni reati contro gli animali. In caso di condanna dell’ente si applicano anche le sanzioni interdittive. 

“Animali da compagnia: traffici, catena e identificazione”: si modifica la legge 4 novembre 2010, n. 201, in materia di protezione degli animali da affezione e da compagnia, prevendo, in materia di traffico illecito, un inasprimento delle pene e delle sanzioni amministrative accessorie in caso di introduzione illecita nel territorio nazionale di animali da compagnia, con divieto al proprietario o al detentore, anche temporaneo, di animali di affezione di custodirli tenendoli legati con la catena o altro strumento simile che ne impedisca il movimento, salvo che ciò sia imposto da documentate ragioni sanitarie certificate dal medico veterinario o da temporanee esigenze di sicurezza. In caso di violazione si applica la sanzione amministrativa da 500 a 5.000 euro. Sono previste sanzioni amministrative in caso di violazione delle disposizioni in materia di identificazione e registrazione degli animali detti.

“Uccisione, cattura e detenzione di esemplari di specie animali selvatiche protette”: si inasprisce la cornice sanzionatoria, dell’art. 727 bis del cod. pen. prevedendo l’arresto da tre mesi a un anno e l’ammenda fino a 8mila euro (ora arresto da uno a sei mesi ed ammenda fino a 4mila euro). Si interviene sull’art. 733-bis del cod. pen. (contravvenzione per distruzione o deterioramento di habitat all’interno di un sito protetto – arresto da tre mesi a due anni ed ammenda non inferiore a 6mila euro).

Divieto di utilizzare a fini commerciali pellicce e pelli di gatti della specie felis catus.
Nonostante il tentativo promosso da alcune forze politiche, non troviamo, allo stato, attuate le norme relative all’introduzione di percorsi trattamentali per coloro che sono identificati come soggetti «maltrattanti» c.d. daspo cinofilo, provvedimento che avrebbe dovuto rappresentare un approccio innovativo di prevenzione e recupero e che avrebbe dovuto riguardare anche coloro che abbandonano sostanze velenose nell’ambiente destinate proprio ad uccidere animali; trattasi di una blacklist, nella quale sono elencati tutti i maltrattatori di animali per i quali vige il divieto di detenzione di altri animali. Detto divieto, già previsto a mezzo della legge n. 281 del 1991, non sempre viene rispettato, per carenza di metodi che consentano agli operatori del settore di verificare la «fedina penale» di chi bussa alle porte di canili, gattili, allevamenti, studi veterinari, proponendosi per una nuova adozione.

La riforma in parola sta suscitando apprezzamento da parte di alcune associazioni animaliste, sebbene non possano essere trascurati alcuni dettagli, peraltro non di poco conto. Ad esempio, prevedendosi che “il microchip possa essere inoculato anche oltre i due mesi”, si consente ad allevatori e commercianti di identificare cani e gatti oltre i termini previsti dalla legge, in tal modo vanificando la ratio sottesa allo specifico reato che punisce i trafficanti di cani e gatti, minando alle fondamenta il contrasto al traffico di animali, con grave pregiudizio per la tracciabilità di cuccioli dall’origine incerta e della sorte degli animali invenduti.Ed ancora, considerando la norma dell’art. 9 Cost., risulta palese che alcune norme appena approvate aumentino le disuguaglianze, in termini di tutela, tra gli animali di affezione e gli animali selvatici, laddove vengono, di fatto, eliminate alcune tutele per la fauna selvatica, spalancandosi le porte alla caccia e, di fatto, legalizzando alcune tipologie di bracconaggio.

Add a comment

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *