Massimo Reboa

Le “prassi legittime” come limite negativo del delitto di manipolazione di mercato

Abstract: Il presente scritto si è interrogato sui confini del delitto di manipolazione del mercato, il quale manca di determinatezza nel suo termine principale, gli “altri artifici” non già compresi nella diffusione di notizie false e nel compimento di operazioni simulate. La questione della determinatezza del precetto, in primo piano nel diritto penale, non si è però mai posta in concreto fino a quando non è stato introdotto un illecito specifico a tutela del mercato finanziario. L’esigenza di rendere pregnante il termine “artifici” ha portato ad una lettura del delitto di manipolazione del mercato in rapporto con il corrispondente illecito amministrativo. In particolare, se da un lato si può escludere l’artificiosità delle c.d. “prassi legittime” regolamentate dalla CONSOB, dall’altro il delitto dovrà essere interpretato secondo il principio di specialità ed entro i limiti dell’illecito amministrativo, in un’ottica di tutela progressiva. Tale lettura sembra obbligata alla luce della recente sentenza della Corte EDU sul caso Grande Stevens, in cui è stata dichiarata l’illegittimità del sistema a “doppio binario parallelo”. Infatti, la duplicazione di processi e sanzioni di tipo penale, anche ove formalmente amministrativi, viola il principio di ne bis in idem. Così la proposta di riunire l’accertamento dell’illecito penale e dell’illecito amministrativo nel processo penale sarebbe funzionale sia ad una maggiore chiarezza interpretativa del reato, che esplicitamente ricalcherebbe l’illecito amministrativo, sia a evitare doppi processi e doppie sanzioni.

Capitolo I

Clicca qui

Capitolo II

Clicca qui

Capitolo III

Clicca qui

Capitolo IV

Clicca qui