dal webinar del 23 aprile il diritto e l’informazione di fronte alla guerra
Dal trattato di Westfalia allo statuto ONU
Ci fu un tempo in cui le guerre avevano, di norma, un inizio e un termine ben precisi, segnati rispettivamente dalla dichiarazione di guerra e dalla stipulazione del trattato di pace. Una regola, questa, la cui rigorosa osservanza cominciò a stabilizzarsi con la pace di Westfalia, che pose fine, nel 1648, alla guerra dei trent’anni ed entrò definitivamente in crisi con la fine della seconda guerra mondiale, nel 1945. Le ultime, formali dichiarazioni di guerra di cui si ha notizia furono quella, tragicomica, dell’Italia al Giappone, il 15 luglio 1945 (che, rimasta, ovviamente lettera morta, avrebbe tuttavia dovuto, nelle intenzioni, facilitare l’ammissione dell’Italia all’organizzazione delle Nazioni unite) e quella, alquanto maramaldesca, dell’URSS allo stesso Giappone, l’8 agosto 1945. Ma già in precedenza, nel corso della stessa seconda guerra mondiale, la regola aveva cominciato ad essere violata, con gli attacchi condotti dalla Germania, senza dichiarazione di guerra, a Polonia, Danimarca, Norvegia, Belgio, Olanda e, da ultimo, URSS. Prima ancora, non erano stati preceduti da dichiarazione di guerra l’attacco tedesco al Belgio, nel corso della prima guerra mondiale, e quello italiano all’Etiopia, nel 1935. Quelle che però, appunto fino al 1945, erano state eccezioni, divennero, negli anni successivi, la nuova regola, opposta alla precedente. Se si passano, infatti, in rassegna le guerre (citando solo le principali) susseguitesi e accavallatesi da quell’epoca in poi (guerre arabo – israeliane del 1948, 1956. 1967, 1973; guerra di Corea, dal 1950-1953; guerra del Viet-Nam, dal 1955 al 1975; guerre c.d. “del golfo”, USA e alleati contro Irak, del 1990 e del 2003; guerra aerea del 1999, USA e alleati contro Serbia; guerra in Afghanistan di USA e alleati contro il regime dei talebani, tra il 2001 ed il 2021; guerra Russia – Ucraina, iniziata nel 2022 e tuttora in atto) si constata che nessuna di tali guerre è stata mai formalmente dichiarata e nessuna è stata mai formalmente conclusa con un trattato di pace, salvi i trattati di pace intervenuti tra Israele ed Egitto, nel 1979, e tra Israele e Giordania, nel 1994, dovuti, peraltro, più che ad accordi diretti fra i belligeranti, alla forte pressione che sugli stessi venne esercitata dagli USA per ragioni proprie ed esclusive di questi ultimi, legate ai loro obiettivi di natura geo-politica; trattati, quelli anzidetti, i quali non hanno, tuttavia, impedito che, nel 2023, a seguito di un attacco di Hamas, che controllava il territorio di Gaza, contro Israele, nascesse una nuova guerra, conclusasi poi in qualche modo per l’intervento degli USA, alla quale ha poi fatto seguito, nell’anno in corso, la guerra degli stessi USA e di Israele contro l’Iran.
Non sembra potersi attribuire solo al caso il fatto che il fenomeno ora descritto abbia cominciato a manifestarsi in coincidenza con la creazione dell’ONU, nel cui statuto, all’art. 2, è contenuto l’obbligo di risolvere le controversie internazionali solo con mezzi pacifici, ammettendosi, all’art. 51, solo l’esercizio del diritto di autodifesa di ogni Stato da un’aggressione esterna, accompagnato, però, dall’obbligo di immediata informativa al Consiglio di sicurezza e soltanto – si afferma – “fintantoché il Consiglio di Sicurezza non abbia preso le misure necessarie per mantenere la pace e la sicurezza internazionale”; il che, evidentemente, veniva dato per scontato ma, di fatto, per ragioni a tutti note, non è mai avvenuto, per lo meno ad opera del Consiglio di sicurezza come tale e non come stanza di compensazione per iniziative prese da taluno dei suoi membri permanenti. Appare quindi evidente, in presenza di un tale assetto normativo, che nessuno degli Stati aderenti all’ONU, volendo usare la forza militare nei confronti di un altro, mai farà precedere tale uso da una formale dichiarazione di guerra, perché ciò equivarrebbe a confessare una flagrante e grave violazione dello statuto dell’ONU; il che, politicamente, sarebbe, almeno in via presuntiva, del tutto controproducente. L’uso della forza sarà, quindi, posto in essere, quando ritenuto necessario, non qualificandolo neppure come “guerra” e cercando, inoltre, se possibile, di farlo passare come finalizzato non solo e non tanto al conseguimento di un obiettivo di interesse ritenuto primario per lo Stato che vi ha fatto ricorso, ma anche e soprattutto alla riparazione o alla prevenzione di gravi lesioni a valori e principi la cui salvaguardia sia generalmente ritenuta essenziale per la umana convivenza a livello planetario. E’ stato questo il caso, ad esempio, delle guerre del golfo, presentate come “operazioni di polizia internazionale”, condotte essenzialmente da USA e Gran Bretagna contro l’Irak, una prima volta perché resosi responsabile dell’invasione del Kuwait e una seconda perché dotatosi – si affermava – di “armi di distruzione di massa”, della cui effettiva esistenza, peraltro, non risulta essersi poi mai trovata prova alcuna. Ed è stato anche il caso della guerra aerea contro la Serbia, definita come “intervento umanitario” perché finalizzata a proteggere la popolazione del Kosovo, regione della stessa Serbia, da vere o presunte persecuzioni e vessazioni subite ad opera dei serbi ed il cui risultato, contrariamente alle iniziali promesse, è stato alla fine quello del distacco del Kosovo dalla Serbia e della sua trasformazione in Stato indipendente, non riconosciuto, peraltro come tale, né dalla Serbia né da altri 83 Stati, sui 193 che fanno parte delle Nazioni unite. Non sembra, quindi, che possa costituire motivo di sorpresa o di scandalo il fatto che anche per la guerra intrapresa dalla Russia contro l’Ucraina, pur non accampandosi, stavolta, finalità diverse da quelle della salvaguardia degli interessi russi, presentati come legittimi e vitali, sia stata comunque evitato l’uso del termine “guerra” per sostituirlo con quello di “operazione militare speciale”.
D’altra parte, anche il paese che subisce l’iniziativa bellica altrui, in luogo di valutare realisticamente le proprie capacità di resistenza e di reazione, calibrando su di esse le proprie scelte politiche e militari (come era normale avvenisse in passato), può sentirsi indotto a valutare soltanto l’“ingiustizia” di quell’iniziativa, in quanto contraria allo statuto dell’ONU, indipendentemente dalle sue motivazioni, ed a considerare, pertanto, inaccettabile, ogni ipotesi di trattativa dalla quale il suo autore possa trarre un qualsivoglia vantaggio. Ed è questa, almeno all’apparenza, la posizione assunta dall’Ucraina a fronte dell’attacco subito ad opera della Russia.
Si può capire, dunque, a questo punto, la ragione di fondo per la quale, oltre alle dichiarazioni di guerra, sono caduti in disuso anche i trattati di pace. Essi, per loro natura, erano il risultato di un bilanciamento di interessi operato da ciascuno dei contendenti fra i possibili vantaggi o svantaggi che potevano derivargli, rispettivamente, dalla prosecuzione o dalla cessazione dello stato di guerra, con riferimento alla situazione in quel momento determinatasi a seguito del confronto di forze. Ma un tale bilanciamento presupponeva che quelli in gioco fossero, appunto, e tali apparissero, interessi relativamente ai quali potesse addivenirsi a reciproche concessioni, e non invece principii e valori in nome dei quali, veramente o per finta, la guerra fosse stata dall’uno intrapresa e dall’altro affrontata. In tal caso, infatti, nessun compromesso sarebbe stato possibile, se non a prezzo di quello che, per ciascuno dei contendenti, sarebbe stato il riconoscimento del proprio torto, rispetto alla ragione dell’altro.
Ma è proprio questa la situazione che tende, invece, a verificarsi nella vigenza di un ordinamento internazionale nel quale, come si è detto, la guerra è da intendersi sempre vietata, per cui essa può trarre legittimazione soltanto dall’esistenza di una causa che renda giustificata la violazione di quel divieto e che in altro non può consistere se non nella salvaguardia di un principio generale di ordine generalmente ritenuto superiore. Ed ecco, allora, che la guerra, se non finisce con la “debellatio” di uno dei contendenti ( ved. Viet Nam del sud nel 1975 o Irak nella seconda guerra del golfo) o, in alternativa, con l’abbandono del campo (più o meno mascherato e imbellettato) da parte dell’altro (ved. USA dall’Afganistan, nel 2021), tende a trascinarsi a tempo indeterminato (come sta avvenendo per la guerra russo-ucraina) magari anche intervallando, a guisa di vulcano attivo, fasi, anche lunghe, di stasi a fasi di violenta ripresa (come nel caso delle guerre arabo-israeliane).
Il problema nasce, quindi, in buona sostanza, essenzialmente dal fatto che, a differenza di quanto si verifica nei singoli ordinamenti statali, in cui è l’autorità dello Stato a verificare la sussistenza o meno di una causa che giustifichi la violazione di un divieto previsto dalla legge, per adottare, quindi, a seconda dell’esito di detta verifica, una decisione di cui è in grado di imporre l’osservanza, nulla di simile si ritrova nell’ordinamento internazionale, in cui il Consiglio di sicurezza, teoricamente depositario di analoga autorità, oltre ad essere il più delle volte paralizzato dai contrasti tra i membri permanenti dotati di diritto di veto, non ha neppure la diretta e immediata disponibilità di forze da destinarsi, in ipotesi, ad imporre ai singoli Stati l’osservanza delle proprie decisioni.
Guerra “legittima” e sua regolamentazione: origini, sviluppo e fine
Stando così le cose, ed in assenza di qualsivoglia realistica prospettiva di un loro mutamento in meglio – e, anzi, sussistendo molteplici indizi del contrario – sarebbe ormai il caso di abbandonare la perniciosa illusione di far scomparire del tutto la guerra dall’orizzonte della storia, per effetto di un divieto di cui non si può imporre l’osservanza, ed ispirarsi, invece, al principio di comune buon senso per cui, piuttosto che vietare in assoluto comportamenti ritenuti nocivi senza essere in grado di far rispettare il divieto, prevenendo e/o adeguatamente sanzionando le violazioni, conviene cercare di limitarne almeno il danno legittimandoli alla condizione che siano rispettate delle regole, anche solo consuetudinarie, alle quali, in linea di massima, sia da ritenere che tutti abbiano convenienza ad attenersi, potendo ciascuno rimanere vittima della loro inosservanza da parte di un altro. Ed è questa la via per la quale si era progressivamente giunti, partendo dal “de iure belli” di Alberico Gentili e dal “de iure belli ac pacis” di Ugo Grozio, alle consuetudini e, poi, alle convenzioni che, cominciando da quella di Ginevra del 1864, avevano via via codificato una serie di regole volte a far sì che tanto i combattenti quanto le popolazioni civili fossero posti al riparo da talune, almeno, delle peggiori conseguenze alle quali, a causa della guerra, potevano essere esposti. E ciò nel presupposto che al riconoscimento dell’inevitabilità della guerra fosse da accompagnarsi quello della sua legittimità – rinunciandosi a pretendere anche quello della “giustizia”, come si voleva, invece, nel pensiero di S. Agostino e S. Tommaso d’Aquino” – alla sola condizione, necessaria e sufficiente, che la guerra fosse combattuta fra Stati sovrani e fosse preceduta, da parte del titolare del supremo potere in quello, tra essi, che intendeva iniziarla, da formale dichiarazione diretta a chi di analogo potere era investito nello Stato contro il quale la guerra era diretta. Lasciandosi così da parte – alla luce del famoso detto di Carl von Clausevitz secondo cui la guerra non è altro che la prosecuzione della politica con altri mezzi – ogni richiamo ad astratti principi o idealità di cui ogni belligerante volesse proclamarsi campione, si lasciava la porta aperta a quelle soluzioni di compromesso che, una volta che il confronto militare avesse rivelato quale dei belligeranti era dotato di maggior forza, prendeva la forma del tradizionale trattato di pace.
Così era stato, sostanzialmente, fino alla guerra franco-prussiana del 1870-1871, a quella russo – turca del 1876-1877 ed a quella italo-turca del 1911-1912; e così sarebbe stato possibile – ma purtroppo non avvenne – anche nel primo conflitto mondiale, iniziatasi con le tradizionali dichiarazioni di guerra ma conclusasi con trattati di pace che erano, in sostanza, soltanto dei “diktat” imposti agli ex Imperi centrali, ritenuti responsabili unici della guerra e risultati, peraltro, soccombenti non a seguito di irreparabili sconfitte sul campo (ivi compresa quella subita dall’Austria-Ungheria a Vittorio Veneto ad opera dell’Italia) ma a seguito di ammutinamenti di truppe e rivolgimenti interni che li avevano ridotti all’impotenza. Da motivazioni ideologiche, già presenti all’inizio ma poi molto rafforzatesi durante il suo svolgimento, fu poi caratterizzata la seconda guerra mondiale; e ad esse, per buona parte, si deve il fatto che, secondo quanto stabilito nella Conferenza di Teheran del 28 nov.-1 dic. 1943 dai c.d. “tre grandi” (Roosevelt per gli USA, Churchill per la Gran Bretagna e Stalin per l’URSS), la guerra non potesse concludersi se non con la resa incondizionata della Germania; cosa che poi, in effetti, avvenne, senza che alla resa seguisse poi alcun trattato di pace.
Da allora in poi le cose sono andate come si è detto in precedenza, per cui non c’è neppure da stupirsi che, oltre al divieto della guerra, imposto dallo statuto dell’ONU, tendano ad essere sempre meno osservate anche le regole comportamentali, convenzionali o consuetudinarie, alle quali generalmente si attenevano, un tempo, i belligeranti, prime fra tutte quelle attinenti alla salvaguardia delle popolazioni civili ed al trattamento dei prigionieri; regole delle quali, peraltro, con riguardo specialmente alla prima di esse, si era già cominciato a fare strame nel corso della seconda guerra mondiale, da una parte e dall’altra dei contrapposti schieramenti. Vi è, infatti, contraddizione logica tra l’imposizione di un divieto e la regolamentazione legale della stessa condotta alla quale il divieto si riferisce. E’ perciò naturale che, in presenza di un divieto, pur di fatto inoperante ma formalmente valido, come quello in discorso, difficilmente possano continuare ad essere considerate vincolanti, da coloro stessi che lo violano, le regole vigenti al tempo in cui esso non esisteva. Il risultato tendenziale, in tale condizione, non può che essere, quindi, quello dell’anarchia. E non può certo considerarsi valido rimedio quello costituito dall’esistenza della Corte penale internazionale, nel cui statuto sono previsti come illeciti penali tutti i comportamenti grosso modo definibili come “crimini di guerra”, già contemplati, almeno in parte, nelle vecchie convenzioni. La Corte penale, infatti, oltre a non disporre di proprie forze per procedere coattivamente nei confronti di quanti ritenga responsabili di tali illeciti, è fortemente limitata, nella sua azione, dal fatto che ad essa non aderiscono Stati di primaria importanza quali, USA, Russia, Cina, India, Israele, Arabia saudita, Turchia.
Considerazioni conclusive.
Le vie astrattamente ipotizzabili per uscire dalla situazione sopra descritta potrebbero essere, fondamentalmente, due: l’affermarsi, a livello mondiale, di un’unica superpotenza in grado di imporre, sotto il suo dominio, una pace universale (sul modello della “pax romana” realizzatasi sotto l’imperatore Augusto) ovvero la creazione di un sistema multipolare di equilibrio fra le maggiori potenze che riproduca, a livello mondiale, quello che, a livello europeo, era stato realizzato dal Congresso di Vienna nel 1815 e rinnovato da quello di Berlino nel 1878. Va da sé, naturalmente, che la seconda via sarebbe quella preferibile ma, in ogni caso, non è dato prevedere se e quando l’una o l’altra potrebbero rivelarsi percorribili. Nel frattempo, però, recuperando, per quanto possibile, ciò che di buono poteva esservi nelle passate visioni della guerra, potrebbe essere utile ispirarsi ai seguenti principi, da considerarsi, ovviamente, validi solo nell’ipotesi di guerre locali o regionali, giacchè, nella sciagurata ipotesi di una vera e propria terza guerra mondiale, con il diretto coinvolgimento delle grandi potenze nucleari (finora scongiurata solo dal c.d. “equilibrio del terrore”), tutti i principii andrebbero in fumo, insieme alla civiltà che li ha espressi:
- chi intraprende un’azione bellica non dovrebbe essere, solo per questo, demonizzato, né dovrebbe sentirsi costretto o indotto, per evitare la demonizzazione, ad inventarsi motivazioni basate sul richiamo, più o meno ipocrita, a pretese, superiori ed astratte idealità ma dovrebbe soltanto avvertire l’esigenza di rendere conoscibili i concreti interessi che lo hanno indotto ad agire e verificabili gli elementi sulla cui base se ne possa riconoscere l’almeno apparente ragionevolezza;
- chi subisce un’azione bellica dovrebbe, a sua volta, scegliere la propria linea di condotta basandosi soltanto sul rapporto di forze con l’avversario e sulla natura e rilevanza degli interessi in gioco, senza aspettarsi né, tanto meno, pretendere – invocando a tal fine, come dovuto, il sostegno militare di altri paesi – che il conflitto si concluda solo in modo che venga riconosciuta l’“ingiustizia “ di quell’azione, in quanto contraria allo statuto dell’ONU, e che chi l’ha posta in essere non ne tragga alcun vantaggio;
- a fronte dell’insorgere di un conflitto armato, i governi, le forze politiche e gli “opinion’s makers” dei paesi terzi dovrebbero evitare le generiche e sterili deplorazioni, come pure l’inutile invocazione di ipotetici interventi risolutivi dell’ONU e, più ancora, le prese di posizione aprioristiche a favore o contro l’uno o l’altro dei contendenti, basate su astratte valutazioni moralistiche o legalistiche (con il risultato di non favorire per nulla e, anzi, il più delle volte, ostacolare le prospettive di pace), ma dovrebbero, al contrario, fare tutto il possibile perché si instaurino trattative che, pur senza sfociare in formali trattati di pace, diano luogo ad una ragionevole composizione degli interessi in gioco, tenendo realisticamente conto dei rapporti di forza e della situazione realizzatasi sul campo.
L’enunciazione di tali principi non vuol certo implicare il disconoscimento dell’alto valore ideale degli encomiabili sforzi che da illustri pensatori e uomini di stato sono stati spesi, nel corso di decenni, per definire e tradurre in pratica un concetto di legalità internazionale basato, in conformità allo statuto dell’ONU, sull’esclusione di qualsiasi riconoscimento all’uso della forza nei rapporti internazionali. Occorre, però, realisticamente considerare che la legalità, genericamente intesa, può assumere forme e contenuti diversi e quando, in una determinata forma o con un determinato contenuto, non è in grado di imporsi con la forza a chi non intende sottostarvi, è bene che si faccia da parte perché altrimenti si trasforma in un fattore di disordine, ponendosi comunque come ostacolo all’affermarsi di una diversa legalità che, a differenza della prima, sia in grado di farsi rispettare, pur collocandosi, in ipotesi, ad un livello inferiore sotto il profilo di quello che si ritiene possa essere un ideale di giustizia. E tra i due mali costituiti dall’ingiustizia e dal disordine, è da ritenere – come già riteneva, attirandosi molte critiche, Wolfgang Goethe –che il primo sia preferibile al secondo, per la semplice ragione che il disordine, in cui l’assenza di regole lascia libero campo alla prepotenza del più forte, comporta necessariamente anche l’ingiustizia, mentre quest’ultima, non escludendo, comunque, la presenza di regole, non comporta necessariamente anche il disordine.