Padre separato assolto: “Non fu inadempienza volontaria”

Cassino – Un’assoluzione che chiarisce i contorni del reato di mancato versamento degli alimenti. Il Tribunale di Cassino, con una sentenza pronunciata dal giudice Claudio Principe, ha assolto un 52enne di Formia imputato per non aver versato quanto dovuto alla figlia minorenne in seguito alla separazione dalla ex compagna.

La richiesta del pubblico ministero era di tre mesi di reclusione, ma il giudice ha condiviso la linea dell’avvocato Pasquale Di Gabriele, secondo cui non si trattava di un’omissione volontaria ma di un’inadempienza parziale, provocata da una crisi economica momentanea. L’uomo, infatti, ha versato una somma significativa a copertura degli arretrati, segno – secondo la difesa – della sua volontà di adempiere non appena possibile.

La parte civile, che si era costituita nel processo in rappresentanza della madre della minore, ha contestato l’efficacia sanante del pagamento tardivo, chiedendo che fosse comunque riconosciuto il reato. Ma il tribunale ha distinto tra una condotta elusiva e una difficoltà oggettiva e transitoria, escludendo la sussistenza dell’elemento soggettivo del dolo richiesto dall’art. 570 c.p.

«È una decisione che restituisce equilibrio e giustizia – ha dichiarato l’avvocato Di Gabriele –. Il mio assistito non ha mai cercato di sottrarsi alle sue responsabilità. È un padre che ha fatto il possibile nelle sue condizioni».

La pronuncia segna un precedente importante: quando l’inadempimento non è sistematico né voluto, ma nasce da un disagio temporaneo, non si può automaticamente parlare di reato. Un principio che riequilibra il confine tra sanzione penale e comprensione delle reali condizioni di vita.

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