La prova scientifica nel processo penale: garanzie, limiti e riapertura dei casi irrisolti, intervento tratto dal Webinar del· 26 febbraio 2026 · La prova scientifica nelle indagini penali – Cold case e casi irrisolti organizzato dall’accademia Nazionale del Diritto.
Permettetemi di iniziare con una domanda che attraversa trasversalmente la scienza e il diritto: è possibile che la verità processuale su un omicidio commesso trent’anni fa emerga oggi grazie a una molecola di DNA estratta da un capello quasi invisibile, o da una fibra tessile conservata in un archivio? La risposta, ormai, è senza dubbio sì. Ed è proprio questa straordinaria possibilità a definire il cuore tematico di cui voglio parlarvi: la prova scientifica nel processo penale.
Una stagione autentica di rivoluzione scientifica
Viviamo in una stagione autentica di rivoluzione scientifica che non avremmo mai pensato potesse investire il processo penale con tale profondità. Le metodologie di analisi che erano fantascienza vent’anni fa sono oggi strumenti ordinari di investigazione forense. Il codice genetico di un assassino può essere ricavato da tracce biologiche infinitesimali. La provenienza geografica di una vittima non identificata può essere ricostruita attraverso l’analisi isotopica delle sue ossa. La data approssimativa del decesso può essere calcolata tramite l’entomologia forense con margini di errore ridottissimi. La scienza è stata, e continua a essere, di straordinario aiuto.
Tuttavia — ed è qui che il giurista deve fare il suo ingresso — questa rivoluzione pone sfide altrettanto profonde sul piano delle garanzie processuali. Come avvocati, siamo chiamati a osservare che la nuova tecnologia introduce nuovi rischi: il rischio della pseudoscienza accreditata come vera, il rischio di prove scientificamente fondate ma acquisite in modo processualmente inutilizzabile, il rischio di una condanna basata su un dato statistico malinterpretato. Dobbiamo stare attenti, lo dico soprattutto ai colleghi più giovani.
Il giudice come custode del metodo scientifico: la sentenza Cozzini
Il punto di partenza è la celebre sentenza della Corte di Cassazione n. 43786 del 2010, la cosiddetta sentenza Cozzini, che ha introdotto nel nostro ordinamento una formula destinata a divenire preziosissima per noi avvocati e per i giudici stessi: il giudice come “custode del metodo scientifico”.
Che cosa significa, concretamente, essere custode del metodo scientifico? La Corte ha stabilito che il giudice non può assumere un ruolo passivo di fronte al sapere scientifico: non può appiattirsi acriticamente sulle conclusioni del perito, né nascondersi dietro la complessità tecnica per abdicare al proprio ruolo valutativo. Al contrario, deve svolgere un penetrante controllo critico dell’attendibilità della metodologia, diventando un valutatore rigoroso della qualità del sapere scientifico posto in giudizio. E noi avvocati, di riflesso, abbiamo gli stessi obblighi: dobbiamo avere preparazioni particolari, non possiamo permetterci di sbagliare, soprattutto nei casi irrisolti che ambiscono alla revisione.
La massima ufficiale della sentenza stabilisce che quando il sapere scientifico non è consolidato e vi sono tesi in irrisolto conflitto, spetta al giudice prescegliere quella da preferire. Per valutare la attendibilità di una teoria occorre esaminare gli studi che la sorreggono verificando tre aggettivi fondamentali: l’ampiezza, la rigorosità e l’oggettività della ricerca. A questi si aggiungono i criteri — che alcuni citano alla francese, altri in inglese, ma che la nostra Cassazione ha recepito adattandoli al contesto italiano i celebri criteri Daubert e che costituiscono ormai parametri irrinunciabili per il giudice italiano. In sintesi: verificabilità e falsificabilità: la teoria deve poter essere testata e sottoposta a tentativi di confutazione; Peer review: la teoria deve essere stata pubblicata e sottoposta alla revisione della comunità scientifica di riferimento; tasso di errore: il margine di errore del metodo deve essere noto e accettabile; accettazione generale: la teoria deve essere condivisa dalla comunità scientifica prevalente; qualificazione dell’esperto: il perito consulente deve possedere competenza specifica e indipendenza di giudizio.
L’obbligo di motivazione rafforzata
Accanto a questi criteri si colloca un obbligo motivazionale di straordinaria portata. La sentenza Cozzini ha stabilito che, di fronte alla complessità dell’indagine scientifica, il giudice è chiamato a dar conto nella motivazione delle informazioni scientifiche considerate, a fornire una spiegazione razionale, completa e comprensibile del proprio ragionamento, e a esplicitare per quale ragione ha scelto una tesi piuttosto che un’altra. In caso di pareri scientifici contrastanti, questo obbligo motivazionale non si attenua: al contrario, si intensifica.
Questo orientamento è stato ribadito dalle recentissime sentenze del 2025: la Cassazione penale, sezione IV, n. 39828 del 2025, e la sezione I, n. 17934 del 2025. Entrambe richiedono che nella sentenza si legga chiaramente se il giudice abbia applicato la correttezza metodologica dell’approccio al sapere scientifico. Giovanni Canzio, già Presidente della Corte di Cassazione, ha ulteriormente sistematizzato questi principi, legando indissolubilmente la valutazione della prova scientifica al principio dell’ “oltre ogni ragionevole dubbio” di cui all’art. 533 c.p.p.: la condanna è ammissibile solo quando la tesi scientifica accolta supera lo scrutinio metodologico e si impone come l’unica spiegazione razionalmente plausibile dei fatti.
La riapertura delle indagini: il quadro normativo e la riforma Cartabia
Venendo al cuore del problema dei casi irrisolti sul piano normativo, il riferimento è l’art. 414 c.p.p., che disciplina la riapertura delle indagini su richiesta motivata del pubblico ministero, soggetta all’autorizzazione del giudice per le indagini preliminari. La norma richiede una esigenza di nuove investigazioni: un’espressione apparentemente semplice che la giurisprudenza ha progressivamente interpretato in chiave scientifica. Non è necessario che siano emerse fonti di prova del tutto ignote: è sufficiente che il P.M. prospetti al giudice un nuovo progetto investigativo fondato su metodologie scientifiche aggiornate, capaci di estrarre informazioni da reperti già esistenti ma non analizzabili con le tecnologie dell’epoca.
La riforma Cartabia ha introdotto una modifica di assoluto rilievo con il nuovo comma 2-bis dell’art. 414 c.p.p.: gli atti di indagine compiuti in assenza di un provvedimento di riapertura del giudice sono inutilizzabili. Si tratta di una sanzione processuale severa che impone al pubblico ministero di ottenere preventivamente l’autorizzazione, prima di qualsiasi attività investigativa successiva all’archiviazione, anche di natura tecnica o scientifica. Preciso che l’obbligo di autorizzazione scatta soltanto nei procedimenti archiviati nei confronti di persone note: per gli ignoti non è necessaria.
Le nuove frontiere della scienza forense
In chiusura, voglio almeno elencare le metodologie forensi innovative che ogni avvocato penalista è oggi chiamato a conoscere — e dico conoscere, non soltanto affidarsi al consulente.
Al di là del DNA nucleare e mitocondriale, parliamo anche delle analisi isotopiche, della microscopia elettronica avanzata, della spettrometria di massa, dell’entomologia forense, dell’antropologia forense digitale, delle tecnologie di ricostruzione tridimensionale e, ormai, dell’intelligenza artificiale applicata alle indagini.
Tutto questo significa una cosa sola: quando il consulente o il perito ci presenta un elaborato, dobbiamo essere capaci di sapere se quel reperto ha subito variazioni, quale catena di conservazione ha avuto, se il protocollo di analisi è stato rispettato. Non per sfiducia verso il consulente, ma perché se governiamo bene l’aspetto giuridico, saremo in grado di utilizzare quella prova a favore del nostro assistito, di suggerirla al pubblico ministero, o — se necessario — di contestarla. La prova scientifica ha trasformato radicalmente l’investigazione penale e ha offerto alle vittime dei casi irrisolti una speranza di giustizia che sembrava irrecuperabile. Ma questa trasformazione non è priva di insidie. Il primo principio che dobbiamo sempre applicare è il controllo critico metodologico. Nessuna prova scientifica, per quanto sofisticata, entra nel processo penale come un assoluto. I giudici sono custodi del metodo: ma noi siamo custodi delle prove.
Avv. Saveria Mobrici
Avvocato Cassazionista, del Foro di Roma, con oltre 46 anni di professione in ambito penale, civile, commerciale, tributario e militare. Già Consigliere del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Roma, Direttore scientifico delle riviste Temi Romana e Foro Romano, Coordinatrice delle Commissioni di Economia Circolare, Diritto Militare e Diritto Penale Militare. Attualmente Presidente della Camera Penale Militare e Fondatrice dell’Associazione «Le Toghe». Ha pubblicato per UTET (1982) e curato i Quaderni della Commissione di Diritto Militare, nonchè pubblicazioni di diritto su tematiche varie e da ultimo pubblicazioni sul codice deontologico forense