Il Diritto tra lo Stato e gli altri Ordinamenti

La Istituzione, ad esempio la famiglia, è una struttura ovvero un complesso di relazioni tra azioni, cristallizzatasi nel tempo, perché riconosciuta idonea al raggiungimento di uno degli scopi della esistenza umana (c.d. obiettivo immediato): la trasmissione della vita e la crescita, il mantenimento e l’educazione della prole. 

Ogni Istituzione è necessariamente giuridica, poichè risultato di un’attività di strutturazione di relazioni tra azioni umane, in cui consiste e si sostanzia ciò che tutti Noi chiamiamo “Diritto”. 

Così, ben si può dire che, ogni Istituzione, oltre ad avere un proprio obiettivo c.d. immediato, ovvero lo scopo particolare per cui si organizza la dinamica dell’agire e dell’esperienza umana, ha sempre, anche, l’obiettivo mediato: la Giustizia, la Verità, la Natura del Diritto ovvero la sicurezza, l’armonia, reciprocità la parità, l’equilibrio, la durata, l’universale riconoscibilità dell’Al tro da sé. 

Ogni Istituzione vive e si concretizza all’interno di uno o più Ordinamenti (Stati, tribù, sindacati, partiti, clan). Questi ultimi sono anch’essi organizzazioni, strutture di relazioni tra azioni, ma a differenza delle Istituzioni, hanno l’obiettivo fondamentale di porre e/o imporre un coordinamento delle Istitu zioni ove vivono i soggetti organizzati, ovvero il loro concreto modo di essere nella vita sociale. 

Gli Ordinamenti non necessariamente sono giuridici, poiché, a loro volta, nell’attività di coordinamento ovvero di struttura zione delle strutture, non hanno né possono avere come obiettivo mediato la Giustizia. 

Basti pensare ai clan (anche “mafiosi”), ai partiti politici, alle organizzazioni sindacali, alle organizzazioni religiose, ai comitati di lotta, fondati ed operativi per conseguire il bene comune del gruppo, l’applicazione di principi religiosi, l’amministrazione dei profitti e delle risorse a favore dei gruppi dominanti al di fuori dei canoni della giustizia intersoggettiva e sociale.  

Tra tutti gli Ordinamenti conosciuti dalla Storia e sperimentati negli agglomerati umani, solo lo Stato, invece, in quanto orga nizzazione giuridica delle Istituzioni della Nazione, ha in sé il carattere della giuridicità, avendo la funzione essenziale di dare un Ordine Giuridico alle Istituzioni che vivono nel proprio terri torio. 

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Gli elementi costitutivi dello Stato, sono: 

1) la sovranità su un determinato territorio; 

2) la obbligatorietà dell’assoggettamento alla sua struttura zione della prassi, di singoli o gruppi che vivono in quel  territorio.  

Detti elementi costitutivi distinguono lo Stato dagli altri Ordi namenti. 

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Rebus sic stantibus, se lo Stato è governato da altri Ordina menti a Lui estranei e/o confliggenti, quali confessioni religiose e/o classi sociali e/o partiti politici, portatori di interessi di parte, come l’esperienza storica dimostra, rischia di snaturarsi. 

 Se lo Stato è occupato dalle fazioni, viene strumentalizzato attraverso l’abuso della Sovranità e dell’Autorità. Ciò avviene con lo sviamento delle naturali funzioni della forza del potere e del l’assetto gerarchico, per raggiungere scopi e/o interessi di parte tutelati dagli altri Ordinamenti come sopra menzionati. 

Lo Stato, così come il Diritto, nei più recenti secoli carat terizzati dalla relativizzazione, effettivamente sono stati occupati ed utilizzati da gruppi ed entità portatori di confliggenti interessi ed hanno visto così obnubilata la propria Natura, il contenuto originale ed irriducibile del proprio esserci.  

Stato e Diritto, oggi, sono ridotti a mere forme e potenti sostegni degli scopi di altri Ordinamenti usurpatori della So vranità e dell’Autorità e, conseguentemente distruttori dell’Ordine Giuridico.