Il triangolo normativo del Matrimonio. 

L’unione tra due persone finalizzata alla durata delle loro azioni, al di là delle loro esistenze, se predisposta, attraverso l’unione dei corpi per la trasmissione della vita, si chiama Matrimonio. 

Esso è segno distintivo dell’umano fin dalla preistoria ed è caratterizzato dal contestuale sorgere del divieto dell’incesto, prima norma giuridica universalmente posta e conosciuta. 

Detta norma obbliga a non chiudersi nel gruppo di origine. Essa è uno dei risultati della spontanea attività di strutturazione di relazioni tra azioni finalizzata ad organizzare uno dei più fon damentali scopi dell’esistenza umana: la trasmissione della vita ed il consequenziale obbligo di mantenere ed educare la prole. Unitamente al divieto dell’incesto, si cristallizzava, nei diversi agglomerati umani/Ordinamenti sparsi per il pianeta, la strut turazione delle relazioni tra le azioni relativa alla c.d. ester nalizzazione dell’impegno assunto del dono del proprio corpo (al partner) e delle proprie energie vitali (alla prole)  Dovunque e da sempre il detto impegno si sostanzia con un rito caratterizzato da una concatenazione di parole ed azioni, non modificabile ad nutum, ma formalizzato e riconosciuto dagli Ordinamenti (Chiesa, Clan, Stato), a cui appartengono i nubendi.  

***** 

Con la celebrazione del rito, il dono reciproco dei due corpi, aperto alla trasmissione della vita, diventa fatto pubblico. 

L’unione dei corpi si eleva da mero fatto umano, come sem plice remedium concupiscentiae, ad azione morale per il fine procreativo che la informa. 

L’unione matrimoniale, in quanto scelta di vita e condizione fondante di vite ulteriori, salva nel tempo e cristallizza nello spazio l’impegno del dono che si proietta oltre la vita dei singoli nubendi, per la nascita e crescita della prole in una prospettiva di eternità. 

L’eternità, infatti, è l’ulteriore, terzo elemento costitutivo del Matrimonio. 

Mentre la norma del divieto dell’incesto garantisce l’apertura del gruppo originario ad altri gruppi della stessa o di altre comu nità, in coerenza con il principio di relazionalità e con la esigenza esistenziale di superare la difettività, che caratterizzano la Natura umana, la norma della indissolubilità garantisce, riconosce e tutela la eternità dell’impegno del dono, che differenzia questa unione da altri tipi di convivenze che la esperienza umana ha conosciuto o conoscerà. 

Gli Ordinamenti potranno, così, regolamentare e riconoscere, oltre quella matrimoniale, qualsiasi altra tipologia di unione, strutturandola, come prassi dell’esperienza giuridica, con norme particolari appropriate, con differenti nomina juris e conseguenti previsioni comportamentalli coerenti con le loro particolare natura. 

La nomosomia dei morfemi giuridici Matrimonio e Famiglia deve riaffermarsi nella esperienza degli Ordinamenti per evitare distorsioni e confusioni nella dinamica e nella vita delle singole Istituzioni e dei loro protagonisti. 

In conclusione, e riassuntivamente ben si può dire che la strut tura/Istituzione del Matrimonio è l’atto fondante della Famiglia, anch’essa struttura/Istituzione. 

Entrambi, presenti da sempre in ogni agglomerato umano del pianeta, sono i risultati dell’attività di organizzazione di relazioni tra azioni finalizzata a raggiungere uno degli scopi fondamentali dell’esistenza umana: la trasmissione della vita, la nascita, la crescita, il mantenimento della prole.  

Il loro segno di riconoscimento negli Ordinamenti è dato dalla compresenza essenziale, come estremi di un ideale triangolo, di tre norme, giuridiche e, quindi, obbligatorie: il divieto dell’in cesto, la indissolubilità e l’impegno del dono (di per sé non limi tabile nel tempo in quanto funzionale alla trasmissione della vita, la costituzione e la tutela della prole). 

La eliminazione, da parte di qualsivoglia Ordinamento, anche di uno solo di detti estremi del triangolo, snatura e svia la funzione concreta del Matrimonio e della Famiglia, smarrendo in concreto, insieme al significante, il significato di quelle Istituzioni ed il loro scopo esistenziale come sopra evidenziato. 

***** 

Nella pluralità degli Ordinamenti, si potrà così consentire il riconoscimento del matrimonio indissolubile, accanto alle c.d. convivenze di fatto, alle unioni civili ad ogni altro tipo di comu nione personale, non solo come remedium concupiscentiae, ma anche come remedium solitudinis  

Con la differenza che al Matrimonio ci si arriverà non dicendo al partner “… registriamo la nostra convivenza, finché vorremo”, ma affermando “…sposiamoci per sempre, per i figli che faremo insieme”.  

Add a comment

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *