Vittimizzazione di secondo grado e linguaggio della motivazione

La sentenza di Torino (n. 2356 del 4.6.25 che si allega) ha fatto particolare scalpore ed i media hanno enfatizzato la condanna molto mite rispetto alla gravità delle lesioni patite dalla vittima.

Sono circolate nei media le foto della donna massacrata dal suo aguzzino, ma tutto questo è un aspetto, appunto, mediatico.

Il punto, al solito, dai media (e non solo) è stato travisato ed il fatto in se è stato male interpretato.

Sicuramente, la Procura di Torino farà appello, come è già stato preannunciato dal Procuratore Agg. Dott. Parodi.

Il punto che intendiamo analizzare non è rappresentato dalla pena e non è rappresentato dalla gravità delle lesioni subite dalla vittima.

Il punto dolente, di questa sentenza, è che palesa, in modo evidente che la cultura su certi temi deve cambiare e che può cambiare solo con una specializzazione degli operatori del diritto, di tutti gli operatori del diritto, nessuno escluso.

Il fatto in se (si allega la sentenza per esteso) è rappresentato dalle imputazioni.

In primo luogo, maltrattamenti in famiglia (ex art. 372 c.p.) ed in secondo luogo lesioni aggravate alla vittima.

Sotto il profilo strettamente processuale la Procura ha fatto un grave errore: ha modificato il capo d’imputazione in lesioni gravissime solo durante il processo.

Questo è un errore strategico perché la Procura avrebbe dovuto già, nella fase delle indagini, portare a giudizio l’imputato con l’imputazione di lesioni gravi.

Questo fatto poteva comportare – come era prevedibile – che l’imputato scegliesse il rito abbreviato per tutte le imputazioni.

Tale osservazione non è infondata in quanto l’imputato, una volta che ha apprezzato la modifica della imputazione, ha chiesto il rito abbreviato per tutte le imputazioni.

Ovviamente – e correttamente – il Tribunale ha concesso il rito abbreviato solo per la lett. B) della imputazione e non per le altre imputazioni (Corte Cost. n. 139/2015).

Pertanto, il processo si è sviluppato per i capi A) e C) con rito ordinario e per il capo B) con rito abbreviato.

Va chiarito, in modo assoluto, che questa analisi non andrà sulla sussistenza o meno del reato di maltrattamenti, sulla cui sussistenza il Tribunale non ravvede che vi siano prove sufficienti, ma sul lessico utilizzato nella sentenza e sul valore e significato delle parole usate.

Non sono in gioco i giorni di prognosi e le ferite inferte, ma quelle che emergono da una sentenza che compie una vittimizzazione di secondo grado.

Non si vuole discutere la bontà di un giudizio che, in ogni caso, è del giudicante e che sarà sottoposto al vaglio del giudizio d’appello.

Quello che vogliamo analizzare qui è se in questa sentenza si sono rispettati i limiti della “vittimizzazione di secondo grado”, attraverso il linguaggio utilizzato nella motivazione.

Ovvero, quella situazione nella quale alle vittime viene riservata la specifica situazione di essere ridicolizzata e/o banalizzata nel tessuto motivazionale.

Dalla analisi della sentenza vi è una chiarezza cristallina che il Tribunale non ha contezza dei maltrattamenti psicologici (e questo è grave).

Le parole riportate anche in sentenza della vittima rispecchiano, con chiarezza, che la stessa ed i suoi figli sono stati fatti oggetto di una situazione maltrattante che non è stata valutata in modo compiuto e completo.

Ma andiamo con ordine circa i termini usati che possono costituire “vittimizzazione di secondo grado”.

In primo luogo, nel corpo della sentenza si apprezza un risentimento chiaro verso la donna/madre che “sfalda” un matrimonio.

Non c’è la consapevolezza che il matrimonio sia un accordo e, come tale, debba essere vissuto al meglio dalla coppia.

Il Tribunale asserisce che la responsabilità per la conclusione del matrimonio è da addebitare alla moglie.

Come se la donna non potesse dichiarare che non voleva proseguire e che tale iniziativa fosse una sua colpa.

Si parla, apertamente, in sentenza di una accusa di maltrattamenti costruita ad hoc.

Questo è un fatto molto grave e serio da ritrovare nella motivazione di una sentenza.

Sempre il tribunale non valuta con attenzione, ma con prevenzione la testimonianza della vittima per l’alta cifra chiesta quale risarcimento.

Il Tribunale si intrattiene anche sul fatto che la separazione è originata “non da gravi mancanze del marito”, ma da motivazioni personali della donna (vittima).

Il Collegio da un giudizio morale del tutto inappropriato e che non dovrebbe trovare cittadinanza in nessuna sentenza.

La donna ha il pieno diritto di ritenere concluso un matrimonio (così come il marito).

Ma nella motivazione si mette in luce proprio questo aspetto e lo si mette in luce con una valutazione del tutto discutibile.

Il Tribunale continua sostenendo che la separazione “ebbe qualcosa di brutale”.

La separazione ed il fatto che a separarsi l’avesse chiesto la moglie appare come una colpa, una macchia indelebile della donna.

Tutto ciò, è contro i principi di parità e contro ogni logica del diritto ed alberga in retaggi medievali.

La donna (in questo caso) esercita un diritto di cui ella è la titolare: quello di porre fine al matrimonio.

Porre fine al matrimonio e non per questo avere delle conseguenze di alcun genere.

Invece, da una lettura complessiva del testo motivazionale quello che emerge è che tutto si origina da questo evento e da questa “illogica” decisione, addirittura, “brutale” decisione.

La donna, in più di una occasione, rappresenta al Collegio la grave difficoltà che aveva di riferire al marito della sua decisione, fatto che avviene quando si è sottoposti ad una violenza psicologica persistente e presente.

La donna riferisce la propria intenzione di porre fine al matrimonio solo e quando era al sicuro dalla reazione violenta del marito: anche questo in psicologia-giuridica è significativo del timore (paura) provato dalla donna per i maltrattamenti psicologici già in essere.

Infatti, dopo vi fu uno stillicidio di discussioni (il tutto viene minimizzato) e centinaia di vessazioni, ma il Tribunale bolla tutto ciò come “accadimenti irrilevanti”, mentre sono maltrattamenti di ordine psicologico.

Si erra perché tutto ciò rappresenta proprio una chiara ed evidente violenza psicologica sulla donna.

Il Collegio, inoltre, in un giudizio morale non richiesto ed un una evidente vittimizzazione di secondo grado, afferma: “l’amarezza per la dissoluzione della continuità domestica era umanamente comprensibile”.

L’affermazione è grave e va censurata in termini di continenza con i fatti del processo.

Il Tribunale prosegue: “era pienamente legittimo, poi, che l’imputato rivendicasse il contributo dato alla famiglia”.

Ovvero, siccome egli era chi portava i soldi a casa, poteva permettersi di rivendicare ciò vessando la moglie.

Non solo il Tribunale dileggia la vittima con le affermazioni che abbiamo visto e che vedremo, ma “parteggia” moralmente con il comportamento tenuto dall’imputato.

All’imputato le discussioni continue e le conseguenti violenze anche fisiche (questo dice la vittima) sono del tutto giustificate in relazione al fatto che ha “subito” la separazione.

La separazione che è un atto di cui la parte ha diritto senza dover dare un motivo.

Il fatto che il Tribunale non abbia considerato, in alcun conto, quanto ella diceva emerge anche da altri dati.

Il Tribunale ritiene atto “normale” che il marito pretenda una dichiarazione scritta della (presunta) relazione extra-coniugale.

Appare evidente che questo è un altro atto di vessazione e di pieno e chiaro maltrattamento nei confronti della donna.

Addirittura, il Tribunale sul punto scrive: “…dimostra che l’imputato desiderava semplicemente l’ammissione di una verità, senza alcun intento strumentale”.

Orbene, appare, ulteriormente, chiaro che quanto viene riportato nel corpo motivazionale è una dichiarata linea di affermazione del diritto del marito di conoscere una verità che era già chiara, ma di averne una prova scritta.

Atto vessatorio e maltrattante in se.

Invece, il Tribunale interpreta e valuta questa iniziativa come se fosse lecita e normale che vi fosse nei confronti della vittima.

Appare evidente che, unitamente alle discussioni continue ed alle richieste di tal fatto con violenze anche fisiche, siamo di fronte in modo chiaro al reato di maltrattamenti in famiglia.

Ma il punto che ci interessa è che il Tribunale ha già giustificato il marito perché egli avrebbe subito la separazione.

Anche nel descrivere quanto accadeva (anche davanti ai figli) e quanto poteva accadere, la vittima ha subito l’errore ricostruttivo del Tribunale che si sofferma per sostenere che di situazioni ipotetiche si tratta: neanche le gravi violenze subite dalla vittima fanno riflettere il Tribunale.

Ma il Tribunale non considera quanto è sotto ai suoi occhi, anzi, ritiene che la vittima non sia credibile perché ha chiesto un risarcimento molto alto (questione che porta a considerazioni gravi circa l’atteggiamento del Tribunale rispetto alla parte che ha subito il reato e, legittimamente, si è costituita parte civile).

Il Tribunale mostra un pregiudizio che mina, addirittura, l’imparzialità.

Non vi è dubbio che il danno alla persona è grave e che la vittima ha il pieno diritto di richiedere la somma che ritiene equa.

La vittima è credibile a prescindere dall’importo di risarcimento che chiede.

Altro passaggio nel quale la sentenza vittimizza la vittima è quando distorce il narrato circa il fatto che il marito/padre frequentava la casa.

La donna dice “All’inizio” ed in queste parole c’è tutta la umanità di una donna e di una madre che “All’inizio” da la possibilità al marito di fare il padre, ma poi non più.

La sentenza banalizza le vessazioni e ridicolizza il narrato della vittima interpretando il comportamento violento e maltrattante del marito come fosse un atteggiamento legittimato dal fatto che la separazione era stata richiesta dalla moglie; un assunto inaccettabile nel XXI secolo.

Tutto ciò rappresenta un atteggiamento chiaro di vittimizzazione di secondo grado.

Il Tribunale, poi, non può certo banalizzare il fatto più grave, ovvero, quello che ha originato i delicatissimi interventi chirurgici a cui è stata sottoposta la vittima.

Questo è stato l’episodio apicale che, ovviamente, era inevitabile vista la pressione esercitata dal maltrattante che quando si è visto perso ha reagito nell’unico modo che conosceva: infliggendo violenze fisiche gravi alla vittima.

Ma anche qui il Tribunale si distingue per “parzialità” ed interpreta quanto accade come un unico episodio.

In realtà, non è l’unico episodio, ma l’ultimo episodio di una serie (maltrattamenti psicologici e fisici sono una unica condotta).

L’episodio in cui il maltrattante, con la sua inaudita violenza, genera una sofferenza sulla vittima che, ormai, lo ha sconfitto e ha intrapreso una nuova relazione ed una nuova vita.

Questa donna è colpevole di desiderare (e volere) essere libera e di autodeterminarsi nei propri sentimenti.

Lo sguardo del Tribunale, al di là del merito della responsabilità, appare innegabile su tutti e tre i capi d’imputazione, è fortemente indirizzato verso una visione moralistica e sostiene il marito nella sua linea di non accettare che la fine di una relazione possa provenire da una donna.

Le pulsioni e le emozioni non escludono il dolo.

Appare molto grave che un Tribunale, tempio del diritto, si dimentichi che i coniugi hanno pari diritti, pari dignità e pari responsabilità e che se uno di loro vuole porre fine al rapporto non deve spiegare nulla all’altro.

È un suo preciso diritto potersi separare e potersi, eventualmente, accompagnare ad altra persona.

Ecco, il punto che questo commento per tabulas intendeva affrontare.

Senza contare che occorre un cambio culturale di cui non si intravede nemmeno l’inizio.

Inoltre, occorre una effettiva competenza psicologica in chi opera in casi simili perché questa attuale deficienza è molto grave, significativa e genera “mostri giuridici”.

Il linguaggio della motivazione cela o disvela l’approccio del giudicante ed il rispetto di costui alla vittima.

2) La migliore dottrina e la giurisprudenza della CEDU sulla vittimizzazione di secondo grado ed il linguaggio nelle sentenze.

Gli articoli e le riflessioni sul punto sono molteplici e si riportano di seguito quelli che si ritengono più rilevanti sul punto.

Si trae integralmente dalla rivista giuridica Njus di Denise Campagna:

“La prima sezione della Corte Europea dei Diritti dell’Uomo, con la sentenza del 27 maggio 2021 sul caso J.L. c. Italia (5671/2016), ha accertato una violazione dell’art. 8 della Convenzione Europea dei Diritti dell’Uomo da parte di un’autorità nazionale nella motivazione di una sentenza, per il linguaggio e le argomentazioni usate, a fronte degli obblighi positivi degli Stati di proteggere la persona da forme di vittimizzazione secondaria. Nel caso di specie, viene stigmatizzata la presenza di riferimenti del tutto ingiustificati ad aspetti della vita personale della ricorrente contenuti nella decisione della Corte di Appello di Firenze che ha assolto gli imputati. La Corte ha premesso che il suo ruolo non è quello di sostituirsi alle autorità nazionali o di pronunciarsi sulla presunta responsabilità penale degli imputati, bensì quello di determinare se il ragionamento seguito dalle giurisdizioni e gli argomenti utilizzati abbia limitato il diritto della ricorrente al rispetto della sua vita privata e della sua integrità personale e se ciò ha comportato la violazione degli obblighi positivi derivanti dall’art. 8 della Convenzione. Secondo l’autorità sovranazionale, diversi passaggi della sentenza della Corte di Appello hanno violato i diritti della ricorrente in quanto gli argomenti e le considerazioni ivi contenuti non sono stati rilevanti per la valutazione della sua credibilità, questione che avrebbe potuto essere esaminata alla luce delle numerose risultanze oggettive del procedimento, né determinanti per l’accertamento dell’eventuale consenso agli atti sessuali oggetto dell’accusa originaria e per la soluzione della controversia. Gli obblighi positivi a tutela delle presunte vittime di violenza di genere impongono il dovere di tutelarne l’immagine, la dignità e la vita privata, anche attraverso la non divulgazione di informazioni e dati personali estranei ai fatti; tale obbligo è peraltro inerente alla funzione giurisdizionale e nasce dal diritto nazionale oltre che da vari testi legislativi internazionali. In questo senso, la facoltà del giudice di esprimersi liberamente nelle decisioni, che è una manifestazione del potere discrezionale dei magistrati e del principio d’indipendenza della giustizia, si trova limitato dall’obbligo di proteggere l’immagine e la vita privata delle persone coinvolte in un procedimento giudiziario da qualsiasi violazione ingiustificata. La Corte ha pertanto affermato che il linguaggio e gli argomenti utilizzati dalla Corte d’Appello nella sentenza in questione hanno veicolato pregiudizi esistenti nella società italiana riguardo al ruolo delle donne e hanno costituito, nonostante il quadro legislativo italiano in materia sia considerato soddisfacente, un ostacolo alla tutela effettiva dei diritti delle vittime di violenza di genere. I procedimenti penali e le sanzioni svolgono un ruolo cruciale nella risposta istituzionale alla violenza di genere e nella lotta alla disuguaglianza di genere: è quindi essenziale che le autorità giudiziarie evitino di riprodurre stereotipi sessisti nelle decisioni giudiziarie, minimizzando tali forme di violenza ed esponendo le donne a una vittimizzazione secondaria, formulando commenti colpevolizzanti e giudizi in grado di minare la fiducia delle vittime nel sistema giudiziario. In conclusione, pur riconoscendo che le autorità nazionali hanno, nel caso di specie, garantito un’indagine e un procedimento giudiziario rispettoso degli obblighi positivi scaturenti dall’art. 8 della Convenzione, la Corte Europea – disattendendo l’eccezione del Governo italiano relativa alla mancanza dello status di vittima della ricorrente – ha dichiarato che i diritti e gli interessi della stessa non sono stati adeguatamente tutelati, dato il contenuto della sentenza emessa dalla Corte d’appello: le Autorità nazionali non hanno protetto la ricorrente da vittimizzazioni secondarie durante l’intero procedimento, in cui la formulazione della sentenza ha svolto un ruolo molto importante, soprattutto in considerazione del suo carattere pubblico.” 

Il tema è analizzato anche in : “L’importanza del linguaggio nel trattamento della violenza contro le donne: Rape Culture, Victim Blaming e Vittimizzazione Secondaria” analisi della dott.ssa Federica Fullone pubblicato su Osservatorio sulla Violenza sulle donne. 

“Una seconda e ulteriore vittimizzazione subita o in via diretta o mediata dalle cosiddette “agenzie di controllo”, informali (famiglia, amici, colleghi di lavoro) o formali (organi inquirenti e giudicanti, stampa). La vittimizzazione secondaria può essere definita come una ulteriore condizione di sofferenza e negative conseguenze psicologiche sperimentata dalla vittima a causa di un atteggiamento di insufficiente attenzione, o di negligenza da parte delle agenzie di controllo formale nella fase del loro intervento. Un fenomeno che concerne le conseguenze negative dal punto di vista emotivo e relazionale derivanti dal contatto tra la vittima e il sistema della giustizia penale. Già la vittimizzazione primaria, ovvero l’esser stato vittima di reato, influendo su molteplici aspetti della sfera personale, mina l’autostima e le aspettative per il futuro. Nel caso della vittimizzazione secondaria, si assiste infatti al fenomeno della vittima costretta a subire ulteriori umiliazioni da parte di chi invece dovrebbe proteggerla ed assisterla nel percorso di recupero. Nella vittima può sorgere il timore di non ricordare le cose con precisione e sbagliare, timore spesso suscitato dall’idea di incontrare gli imputati. Può maturare un profondo senso di vergogna e di disagio generato dal dover ripercorrere l’esperienza criminosa vissuta. Sensazioni che contribuiscono alla sensazione di ansia delle vittime, rendendo l’esperienza dell’aula una vittimizzazione secondaria solo per il fatto di doverla affrontare. Nelle situazioni in cui la vittima si trova in una situazione che possa ricondurla al ricordo dell’evento (testimonianza), questo ricordo sarà sì drammatico, ma vi potrà essere la possibilità di rielaborarlo e ricollocarlo nel sistema della memoria, aiutando la possibilità di guarigione. Per questa ragione, l’ascolto empatico dell’altro permette di stabilire un contatto più approfondito e si rivela terapeutico, andando ad interrompere l’isolamento provocato dalla violenza. La sensibilizzazione e la formazione del personale impiegato in sede investigativa appaiono quindi fondamentali. Tuttavia, l’esistenza dell’ingiustizia testimoniale è evidente nei casi di procedimenti giudiziari concernenti la violenza di genere, a causa della persistente esistenza di stereotipi stratificati riguardo all’identità femminile. Durante le testimonianze, il personale giudiziario spesso percepisce la difficoltà della vittima nel ricordare gli eventi come una sorta di inspiegabile scandalo. Questa tendenza si evidenzia non solo da parte della difesa, come ci si potrebbe aspettare, ma anche da parte dei giudici. Un esempio riguarda la raccolta di una testimonianza, durante la quale, in risposta all’affermazione della vittima di non ricordare con precisione, il giudice, visibilmente irritato, riferisce “Quindi, o stai cercando di dimenticare o quello che è successo non ha avuto un impatto sulla tua vita. Sono sconvolto che tu non sia in grado di ricordare i fatti. Considerando che sei stata tu a denunciare, dovresti ricordare.” Si percepisce un atteggiamento svalutante e colpevolizzante, che connota l’incapacità di comprensione e di ascolto a causa di una eccessiva routinizzazione degli interventi. D’altra parte, anche gli agenti di polizia talvolta svalutano alcuni aspetti, come le ripetute esperienze di stress e disagio che una donna vittima di abuso può aver vissuto. Il problema risiede spesso nell’approccio dell’operatore con la vittima, eccessivamente diretto, con la probabilità di acuire le conseguenze della vittimizzazione andando inesorabilmente a risvegliare il fatto traumatico. Professionalità ed empatia rappresentano qualità imprescindibili dell’operatore giudiziario a contatto con le categorie di vittime più vulnerabili, perché solo così queste potranno sentirsi accolte e fidarsi di chi, in quel momento, rappresenta un’ancora di salvataggio. In sporadiche occasioni la vittima elabora un senso di fiducia e collaborazione con le istituzioni, e, tendenzialmente, è la loro noncuranza verso le dinamiche relazioni ad ostacolare il suo sereno reinserimento nella comunità. L’inadeguatezza delle istituzioni, rinvenibile nell’apparato giurisdizionale, nel fornire supporto alle vittime il cui stato psicologico è gravemente compromesso dagli eventi di violenza subita, emerge anche da una recente vicenda giudiziaria. Tale vicenda ci dà l’occasione per cercare di delineare distintamente le dinamiche del victim blaming da quelle di vittimizzazione secondaria. Il caso riguarda una donna che decisasi a denunciare il marito violento, si è vista togliere l’affidamento dei figli minori”. 

Appare evidente di quanto sia essenziale il tema e di quanto la giurisprudenza domestica ed europea perimetri con importanti linee l’esposizione alla vittimizzazione di secondo grado e il linguaggio delle motivazioni.

Conclusioni 

Come abbiamo chiarito, sin dall’inizio, questo non vuole essere un giudizio sul giudizio, ma una analisi – anche grazie ai lavori citati in bibliografia – sul linguaggio della motivazione della sentenza presenta punti di violazione della vittimizzazione di secondo grado.

I passaggi che abbiamo evidenziato riteniamo che possano essere annoverati, in modo chiaro, nel perimetro della c.d. “vittimizzazione di secondo grado”.

Ma in questa sentenza – a nostro avviso – c’è anche di più.

Si evidenzia, con nettezza, una carenza culturale nell’approccio al tema essenziale e fondamentale del reato di maltrattamenti e sul comportamento del maltrattante anche secondo testi specialistici di riferimento.

Si evidenzia, altresì, una necessaria competenza psicologica senza la quale un giudizio su temi del genere risulta ostico per non dire impossibile.

L’imputato era violento psicologicamente anche prima che la donna rendesse noto allo stesso il suo proposito di separarsi.

E lo si capisce dal fatto che la donna non riferisce al marito il proposito in modo diretto, ma lo riferisce per messaggio.

La donna mette una barriera sia fisica (l’uomo era lontano con i bambini) sia tecnica (il telefono); una barriera per lei rassicurante.

Sono atteggiamenti tipici di chi ha paura della reazione fisica del maltrattante.

La donna spiega, a modo suo, cosa è accaduto e ciò che è accaduto, si capisce, perfettamente, che si tratta di maltrattamenti continui e costanti di carattere psicologico e non.

Maltrattamenti sia fisici sia psicologici negli anni passati.

Le parole che usa la vittima in aula non sono altro che le minimizzazioni per non avere altre ed ulteriori reazioni da parte del reo (anche durante il processo).

La paura guida le sue parole ed in particolare la paura di ripercussioni.

Bisogna leggere tra le righe, bisogna essere preparati a farlo, bisogna che i giudici (e non solo loro) lo diventino; e bisogna che ciò accada velocemente.

L’evento grave della aggressione è il fuoco esplosivo della persona che ormai si vede persa e reagisce in modo fisico.

E non è come dice la sentenza, l’unico episodio, ma l’ultimo episodio.

È l’esplosione del vulcano in una situazione che era, ormai, persa o pareva tale al maltrattante.

Una situazione che l’uomo riteneva inaccettabile non riuscendo a metabolizzarla.

L’uomo non aveva più possibilità ed usa il metodo più classico: l’annichilimento e la violenza fisica sulla vittima.

Le ferite riportate dalla vittima, lo dimostrano: la vuole annientare, la vuole cancellare, la vuole eliminare eliminando così anche il fatto che lei lo volesse lasciare.

Il fatto che sia viva è, con tutta probabilità, una evenienza per lei fortunata, ma forse non doveva restarlo.

Ed allora da questa sentenza cosa emerge, in modo chiaro?

Emerge la necessità che i magistrati giudicanti (ma anche gli avvocati ed i pubblici ministeri) abbiano competenze psicologiche più approfondite perché certi reati hanno implicazioni che, altrimenti, sfuggono, o peggio, vengono banalizzati.

Al di là della assoluzione o della condanna è inaccettabile che una vittima sia vittimizzata in una motivazione fino a farla passare per quella che in fondo se l’è cercata.

Occorre un salto culturale di tutti gli operatori del diritto perché di salti nel vuoto e nel buio più profondo della inadeguatezza se ne sono fatti già molti negli anni.

Non sarà mai una nuova norma a cambiare le cose, ma un nuovo approccio alle cose a salvare vite ed evitare sofferenze.

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