Votare si per restituire il processo al Giudice 

Tra una settimana sarà sottoposto ai cittadini un complesso quesito referendario e  per  individuare una risposta adeguata ,    giuridicamente coerente e logicamente  inattaccabile,  per quanto possibile tecnica e libera dai condizionamenti e dagli attuali  giochi del Governo e/o dell’Opposizione alle spalle della Giustizia e del suo concreto e buon funzionamento,  occorre chiarire i presupposti storici e filosofici e giuridici, della problematica, affermando quanto segue:

  1. Il Diritto è  “ forza specifica dell’organismo sociale “( Ardigò), crea la società come un tutto organico ed unitario, come un corpo dove le membra sono coordinate ad un fine comune . 
  1. La vocazione profonda del giurista, infatti, è  sempre stata, per dirla con Sergio Cotta, “ la realizzazione di quel coordinamento  delle azioni  al fine della sussistenza armonica e pacifica della società ,in cui consiste l’essenza stessa della giustizia”.
  1. Ben può affermarsi, quindi,che  ubi ius ibi societas e, che il Diritto consiste in quell’attività di strutturazione delle relazioni tra le  azioni umane; ove, prima di essere norma, è fenomeno  sociale,  posizioni di enti e di istituzioni, creazione  di soggetti giuridici e di personalità viventi , che regolano mediante norme , la propria esistenza.
  1. Tra queste entità lo Stato, l’organizzazione giuridica della Nazione, si pone  fonte creatrice dell’Ordinamento giuridico penale , non potendo sottrarsi a quella forza che lo contraddistingue da altri enti nonché all’etica  che informa l’azione dei consociati . 
  1. La violazione della norma giuridica è anche una violazione etica che impone l’intervento reintegratore dello Stato, per ricostituire l’equilibrio attraverso l’irrogazione della sanzione.  

Alla luce di quanto sopra Il compito funzionale dello Stato di provvedere alla realizzazione della pretesa punitiva nascente dal reato, in vista del quale è predisposto il processo penale, costituisce un potere ed un dovere  dello Stato medesimo, come si staglia dall’esperienza giuridica  ormai plurisecolare. 

La funzione pubblica comprende l’azione di un Organo Pubblico, che di  propria iniziativa, senza

bisogno di alcun incitamento esteriore, adempia alla funzione.

 Nell’esperienza giuridica e negli Ordinamenti di diritto criminale succedutisi nel tempo, nell’Ufficio del Pubblico Ministero, pur se talora  denominato in modo diverso ( procuratore del Re, accusatore, etc, )  si  è  individuato l’Organo dello Stato, l’Autorità che deve far valere detta pretesa punitiva  ovvero promuovere la decisione giurisdizionale intorno alla pretesa stessa e curarne la effettiva realizzazione

Se il Processo Penale, melius l’ Ordinamento Giuridico Penale esiste per realizzare la pretesa punitiva dello Stato ,  una volta iniziato dalla Autorità del Pubblico Ministero, deve tornare al centro   il Giudice e l’attività giurisdizionale.  un’ altra Autorità  che deve incarnare nello stesso tempo, la valenza etica e l’estrinsecazione pratica del Processo.

Dell’esperienza quasi quarantennale di processo accusatorio, emerge una costellazione di Malagiustizia, con migliaia di ingiuste detenzioni , con i tempi biblici delle cause, con la concreta assenza di garanzia per l’imputato e di effettività della sbandierata parità tra accusa e difesa , noto cavallo di battaglia dei sostenitori del processo quale sorte di duello tra parti di fronte, ad una giuria muta e inespressiva, come ce l’hanno descritta  centinaia di lungometraggi da  oltre Oceano. 

Una parità irraggiungibile dal momento che pare fuori dalla portata della stragrande maggioranza  dei cittadini, strutturare le proprie difese con i mezzi informatici, sempre più sofisticati e costosi, che stanno assumendo un ruolo decisivo nel duello in cui consiste il  processo accusatorio. 

 La mala giustizia non è stata estirpata, dall’applicazione quasi quarantennale di un processo annunciato come garantista e attento ai diritti dell’imputato.

In concreto è fallito il processo accusatorio. che stancamente si sta  quotidianamente trascinando nelle aule giudiziarie.

 Al quesito di Domenica prossima si propone un Si che deve impegnare tutti gli Operatori per restituire alla Giurisdizione il processo penale nel suo svolgersi, successivamente dalla notizia di  reato fino alla esecuzione della pena e  o  alla declaratoria di innocenza. 

 Va bene separare  le carriere  poiché l’esercizio dell’azione penale è ontologicamente diverso dal guidare un procedimento per emettere un c.d. giudizio sul crimine.

Se si vuole una giurisdizione terza, superiore alle parti del processo e votata alla realizzazione della repressione del crimine, come indefettibile  coessenziale scopo della Giurisdizione, occorre restituire l’istruttoria al Giudice.

 Ciò sarà possibile solo se prevarranno i   SÌ, rispetto ad un No, il cui schieramento pretende di salvaguardare l’Autorità  e l’Indipendenza della Magistratura, ignorando la necessità di emendare un sistema fallito.  fautore di uno status quo ,di  un posizionamento antitetico alla  casta politica.

Quest’ultima, udite udite che, fa propaganda per il Si, sulla base di incontrollati istinti libertari, addirittura per la difesa della Democrazia (ma che ci azzecca direbbe un noto protagonista) ;  casta che ,in larga parte, invece, pare muoversi solo per vendicarsi di Mani pulite.

 Una gran confusione che sta portando al collasso tutto l’Ordinamento.

Senza infingimenti: separiamo le carriere,ma restituiamo il processo  ovvero l’istruttoria alla giurisdizione, al Giudice istruttore, figura studiata   e apprezzata anche  Oltreoceano

 Non una controparte, ma un terzo, che non merita e/o richiede ridimensionamenti e/o umiliazioni,

 Occorre Votare Sì poiché la vittoria del No impedirebbe l’apertura di un stagione  delle riforme, e quindi il possibile  ritorno al processo inquisitorio,   al Giudice   Istruttore

Molte  Colleghe e dei Colleghi penalisti esprimeranno il loro dissenso. 

Auspico per il loro futuro professionale, di far propria, invece,  una riflessione  di Vincenzo Manzini , di qualche decennio or sono, ma di stringente attualità.

 Premettendo che  il processo inquisitorio “ era stato preso di mira da tante zotiche declamazioni demagogiche “e che comunque si era sviluppato come necessità sociale , il Sommo Giurista, ricordava le parole della Costituzione criminale di   Teresa d’Austria quale prova del fallimento del processo accusatorio : “…da questa specie di  volontaria accusa non si possa attendere salutare effetto, ma piuttosto  disordine e lungaggine , perciò vogliamo interamente  abolito tal volontario processo d’ accusa … “.       

Il processo inquisitorio non impedirà comunque la realizzazione  del contraddittorio.

Infatti, esso non sussiste  necessariamente solo  “ ..con  dibattito diretto tra accusa e difesa ,ma presuppone semplicemente  la libera disponibilità di contrapporre  gli elementi a discolpa a quelli dell’accusa, in qualsiasi modo idoneo  ad illuminare il giudice circa la verità reale”  ( così nel Codice di procedura abrogato  grazie all’interrogatorio dell’imputato e  l’intervento del P.M.)  , in qualsiasi modo idoneo  ad illuminare il giudice circa la verità reale….tutto è inquadrato nella necessità superiore  della scoperta del vero, così che ogni attività singola deve elevarsi  a mezzo di tale scoperta , La via  migliore per giungervi  è non il contrasto delle parti, ma la ricerca oggettiva”. (V. Manzini, pagg.223, 224) 

In sintesi, de iure condendo;

  1.  ll P.M. , parte sui generis del processo, rappresenta lo Stato presso la Giurisdizione, latore della funzione istituzionale di realizzare la pretesa punitiva con l’inizio dell’azione penale.

Funzione strutturalmente e radicalmente diversa da quella dell’Istruttore  , così da giustificare carriere e  ordini separati.

  1.  Il    Giudice Istruttore è il titolare del procedimento atto a raccogliere quanto occorre per il ius dicere, anche ciò che é funzionale  alla Difesa,  poiché iudex in criminalibus  ex suo officio potest inducere probationem pro reo, per raggiungere l’equità, punto d’intersezione dell’Ordinamento giuridico con l’ ordinamento morale ( Maggiore ) .
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