I 51 Giudici eroi per il SI

Il testo dei nuovi art. 104 e 105 della Costituzione dimostra che, se il popolo voterà SI, finalmente si potrà dire che è vero che <<la legge è eguale per tutti>>

Il nostro direttore a fianco del quadro dell’artista Anfissa Vassé, messo a disposizione della campagna per il SÌ, che rappresenta un nuovo modo di concepire la giustizia rispetto alla visione attuale.
Il nostro direttore a fianco del quadro dell’artista Anfissa Vassé, messo a disposizione della campagna per il SÌ, che rappresenta un nuovo modo di concepire la giustizia rispetto alla visione attuale.

Il Riformista ha pubblicato un comunicato di 51 Magistrati che hanno inteso dissociarsi dall’A.N.M., l’associazione che racchiude nel proprio seno il 96% dei Magistrati e che è entrata a gamba tesa nella campagna referendaria per sostenete le ragioni del NO.

Tale intervento in favore del SI è molto importante, in quanto i 51 giudici hanno inteso <<metterci la faccia>>, pur essendo consapevoli delle ripercussioni alle loro carriere se gli Italiani, nel referendum costituzionale del 22 Marzo 2026 non confermeranno la modifica costituzionale approvata dal Parlamento.

In quel caso, infatti, il sistema correntizio probabilmente si vendicherà.

Ecco perché è importante che la presa di posizione di questi 51 giudici sia diffusa il più possibile: la redazione di IUS & POLIS ha ben chiaro che, in caso di mancata vittoria del SI, potremmo trovarci a commentare le storie dei <<giudici eroi>>: senza il sorteggio e galvanizzati dall’appoggio politico chi ha sostenuto il NO si vendicherà, colpendo o, comunque, ostacolando la progressione di carriera di chi ha osato sfidare le correnti, per invocare una Magistratura veramente libera, così come voluto dai Padri Costituenti e previsto dal nuovo testo degli art. 104 e 105 della Costituzione.

Questo il testo del comunicato dei <<giudici eroi>>:

Liberi da condizionamenti, ci dissociamo pubblicamente dal merito e dai toni delle posizioni maggioritarie dell’A.N.M. Dichiariamo la nostra adesione alla riforma. La piena indipendenza della magistratura e dei singoli magistrati, compromessa dalla degenerazione correntizia, è garantita solo dal sorteggio secco dei consiglieri dei C.S.M.

• Valeria ARDITO – magistrato in quiescenza, già sostituto procuratore Verona  

• Giuseppe BIANCO – sostituto procuratore Roma  

• Francesco BRETONE – sostituto procuratore generale Bari  

• Salvatore CANTARO – magistrato in quiescenza, già sostituto procuratore generale Corte Appello Roma  

• Bruno CASTAGNOLI – magistrato in quiescenza, già presidente Tribunale Fermo  

• Giuliano CASTIGLIA – magistrato tributario, già magistrato ordinario  

• Costanzo CEA – magistrato in quiescenza, già presidente sezione Corte Appello Bari  

• Natalia CECCARELLI – consigliere Corte Appello Napoli, componente C.D.C. A.N.M.  

• Fernanda CERVETTI – magistrato in quiescenza, già consigliere Corte Appello e presidente Corte tributaria Torino  

• Giuseppe CIOFFI – giudice Tribunale Napoli Nord  

• Daniele COLUCCI – consigliere Corte Appello Napoli  

• Giuseppe CRICENTI – consigliere Corte di Cassazione  

• Edoardo D’AMBROSIO – presidente sezione Tribunale Crotone  

• Alfonso D’AVINO – procuratore della Repubblica Parma  

• Gabriele DI MAIO – presidente sezione Corte Giustizia Tributaria secondo grado Campania, già consigliere Corte Appello Salerno (lavoro)  

• Mario FIORE – presidente sezione Corte Giustizia Tributaria primo grado Salerno, già magistrato di sorveglianza  

• Clementina FORLEO – consigliere Corte Appello Roma  

• Annadomenica GALLUCCI – sostituto procuratore Pesaro  

• Giovanni GENOVESE – giudice Tribunale Vicenza  

• Carmen GIUFFRIDA – giudice Tribunale Minorenni Catania  

• Carlo Maria GRILLO – magistrato in quiescenza, già presidente Corte Appello Trento  

• Annalisa IMPARATO – sostituto procuratore Santa Maria Capua Vetere  

• Paolo ITRI – presidente sezione Corte Giustizia Tributaria primo grado Napoli, già magistrato DNA  

• Antonio GUSTAPANE – procuratore della Repubblica Varese  

• Marco MANSI – sostituto procuratore Massa  

• Monica MARCHIONNI – magistrato di sorveglianza Siracusa  

• Ines Maria Luisa MARINI – magistrato in quiescenza, già presidente Corte Appello Venezia  

• Catello MARESCA – magistrato distaccato presso commissione bicamerale questioni regionali  

• Lorenzo MATASSA – magistrato di collegamento in Marocco  

• Giorgio MILILLO – sostituto procuratore Udine  

• Andrea MIRENDA – consigliere C.S.M.  

• Federico MOLETI – sostituto procuratore Palmi  

• Andrea PADALINO – giudice Tribunale Vercelli  

• Luigi PERINA – magistrato in quiescenza, già presidente Tribunale Vicenza  

• Luigi PETRUCCI – presidente sezione Corte Giustizia Tributaria secondo grado Sicilia, già magistrato ordinario  

• Tito Ettore PREIONI – magistrato in quiescenza, già consigliere Corte Appello Milano  

• Arminio Salvatore RABUANO – giudice Tribunale Napoli  

• Antonio RINAUDO – magistrato in quiescenza, già pubblico ministero DDA Torino  

• Giacomo ROCCHI – presidente sezione Corte di Cassazione  

• Massimo RUSSO – sostituto procuratore Tribunale Minorenni Palermo  

• Nicola SARACINO – consigliere Corte Appello Roma  

• Gianluca SARANDREA – giudice Tribunale Pescara  

• Benedetto SIEFF – giudice Tribunale Trento  

• Maura STASSANO – presidente sezione Corte Appello lavoro Salerno  

• Marco TAMBURRINO – giudice Gip/Gup Trento  

• Anna Maria TORCHIA – consigliere Corte Appello Catanzaro  

• Sergio Mario TOSI – magistrato Corte Giustizia Tributaria primo grado Lecce, già magistrato Tribunale Lecce  

• Massimo VACCARI – giudice Tribunale Verona  

• Maria Beatrice VALDATTA – magistrato in quiescenza, già presidente sezione Tribunale Pavia  

• Gennaro VARONE – sostituto procuratore Pescara  

• Luciano VAROTTI – consigliere Corte di Cassazione

Dopo aver pubblicato i nomi dei <<giudici eroi>>, riteniamo che sia corretto che tutti i lettori abbiano ad immediata lettura il test dei due articoli della Costituzione così come riformati dal Parlamento e sottoposti a conferma popolare tramite referendum.

Infatti è sufficiente leggere tale testo per rendersi conto che chi parla di derive antidemocratiche o di volontà del Governo di controllare la Magistratura lo fa solo per difendere una pluralità di privilegi sui quali tutta la stampa dovrebbe concentrare l’attenzione per consentire agli elettori quali siano i veri contorni di questa vicenda.

IUS & POLIS ha avviato un procedimento conoscitivo sulla legittimità dell’associazione privata A.N.M. di utilizzare i locali al sesto piano del Palazzaccio e se a tale utilizzo corrisponda il pagamento del corrispettivo, così come previsto dal D.P.R 13 settembre 2005, n. 296.

I risultati di tale indagine saranno diffusi alla stampa e pubblicati su questa testata prima della consultazione referendaria: intanto è importante che tutti gli elettori abbiano chiaro che le nuove norme costituzionali hanno il fine di tutelare la Magistratura dalle correnti, rendendola finalmente libera, in modo che sia vero che <<la legge è eguale per tutti>>.

Infatti, non solo i Magistrati, anche i membri laici del C.S.M. che sinora vengono eletti dal Parlamento all’interno del mercato dei patteggiamenti tra i partiti politici, saranno sorteggiati da un elenco, sicché anche la politica ridurrà la propria influenza sugli organi di progressione delle carriere e disciplinari dei giudici, che è l’opposto di quello che la correntizia A.N.M. sostiene nella sua campagna per il NO.

Il nuovo art. 104

«La magistratura costituisce un ordine autonomo e indipendente da ogni altro potere ed è composta dai magistrati della carriera giudicante e della carriera requirente. 

Il Consiglio superiore della magistratura giudicante e il Consiglio superiore della magistratura requirente sono presieduti dal Presidente della Repubblica. 

Ne fanno parte di diritto, rispettivamente, il primo presidente e il procuratore generale della Corte di cassazione. 

Gli altri componenti sono estratti a sorte, per un terzo, da un elenco di professori ordinari di università in materie giuridiche e di avvocati con almeno quindici anni di esercizio, che il Parlamento in seduta comune, entro sei mesi dall’insediamento, compila mediante elezione, e, per due terzi, rispettivamente, tra i magistrati giudicanti e i magistrati requirenti, nel numero e secondo le procedure previsti dalla legge. 

Ciascun Consiglio elegge il proprio vicepresidente tra i componenti designati mediante sorteggio dall’elenco compilato dal Parlamento in seduta comune. 

I componenti designati mediante sorteggio durano in carica quattro anni e non possono partecipare alla procedura di sorteggio successiva. 

I componenti non possono, finché sono in carica, essere iscritti negli albi professionali né far parte del Parlamento o di un Consiglio regionale». 

Il nuovo art. 105

«Spettano a ciascun Consiglio superiore della magistratura, secondo  le  norme  sull’ordinamento  giudiziario, le assunzioni, le assegnazioni, i trasferimenti, le valutazioni di professionalità e i conferimenti di funzioni nei riguardi dei magistrati. 

La giurisdizione disciplinare nei riguardi dei magistrati ordinari, giudicanti  e  requirenti, è attribuita all’Alta Corte disciplinare. 

L’Alta Corte è composta da quindici giudici tre dei quali nominati dal Presidente della Repubblica tra professori ordinari di università in materie giuridiche e avvocati con almeno venti anni di esercizio e tre estratti a sorte da un elenco di soggetti in possesso dei medesimi requisiti, che il Parlamento in seduta comune, entro sei mesi dall’insediamento, compila mediante elezione, nonché da sei magistrati giudicanti e tre requirenti, estratti a sorte tra gli appartenenti alle rispettive categorie con almeno venti anni di esercizio delle funzioni giudiziarie e che svolgano o abbiano svolto funzioni di legittimità. 

L’Alta Corte elegge il presidente tra i giudici nominati dal Presidente della Repubblica o estratti a sorte dall’elenco compilato dal Parlamento in seduta comune. 

I giudici dell’Alta Corte durano in carica quattro anni.

L’incarico non può essere rinnovato. 

L’ufficio di giudice dell’Alta Corte è incompatibile con quelli di membro del Parlamento, del Parlamento europeo, di un Consiglio regionale e del  Governo, con l’esercizio della professione di avvocato e con ogni altra carica e ufficio indicati dalla legge. 

Contro le sentenze emesse dall’Alta Corte in prima istanza è ammessa impugnazione, anche per motivi di merito, soltanto dinanzi alla stessa Alta Corte, che giudica senza la partecipazione dei componenti che hanno concorso a pronunciare la decisione impugnata. 

La legge determina gli illeciti disciplinari e le relative sanzioni, indica la composizione dei collegi, stabilisce le forme del procedimento disciplinare e le norme necessarie per il funzionamento dell’Alta Corte e assicura che i magistrati giudicanti o requirenti siano rappresentati nel collegio».

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