Nei rivoluzionari conservatori tedeschi invano si cercherebbe un’idea univoca di nazione.
Già Friedrich Hertz – a ricordarlo è Stefan Breuer nel suo saggio dedicato al pensiero di destra nella Germania di Weimar – individuava tre differenti concezioni.
La prima intende la nazione come “l’insieme dei cittadini senza tener conto di lingua e provenienza etnica”, vale a dire, come “popolo di uno Stato” (Lepold Ziegler, Hans Freyer).
La seconda ne fa il segno distintivo di “una volontà di appartenenza soggettiva a una comunità” (Hans Zehrer, Carl Schmitt).
La terza, infine, pensa alla nazione come a “una comunità legata a presunti criteri oggettivi come lingua, cultura, ‘razza’ o carattere”, una sorta di contesto preesistente al cui interno l’individuo si viene a inserire (Moeller van der Bruck).
Certo è, però, che nessuno dei rivoluzionari conservatori, a prescindere se si riconoscesse nel concetto di Stato-nazione o nella concezione soggettivistica o nella scuola oggettivistica, ha mai avvertito la necessità di specificare a quali campi o settori inerisse la sovranità: quest’ultima, infatti, non poteva che essere assoluta, dal momento che il potere politico che la caratterizza è supremo, originario, non condizionabile da altri poteri a questo superiori.
La storia d’Italia, dal compimento del processo unitario al primo quarto di secolo del Terzo millennio, può essere letta (anche) come la storia di una progressiva perdita di sovranità nazionale.
Sovrano, e dunque indipendente, il nostro Paese (ma la stessa cosa potrebbe dirsi per i rimanenti ventisei stati membri dell’Unione Europea) non lo è sicuramente più né sul piano economico né sul piano della politica estera. Sul piano economico, perché il bilancio dell’Italia è costantemente sottoposto a monitoraggio e condizionato dall’Unione Europea, mentre il debito è nelle mani della BCE, la quale definisce e attua la politica economica e monetaria per ogni Paese membro.
Sul piano della politica estera, perché in uno scenario di guerra, quale si è venuto a determinare, ad esempio, dopo l’invasione russa dell’Ucraina, è la NATO che detta le linee guida, non il singolo Stato.
Insomma, alla cessione di sovranità monetaria che il Trattato di Maastricht comporta, si vengono a sommare ulteriori limitazioni di sovranità anche in ambito fiscale, commerciale, politico, che possono essere più o meno stringenti a seconda che le competenze riconosciute all’Unione Europea siano esclusive, concorrenti, di sostegno, speciali.
Ma quale giovamento ha tratto, e sta traendo, l’Italia dopo la firma del Trattato di Maastricht che ha portato alla costituzione dell’Unione Europea?
Essendo quest’ultima esclusivamente un costrutto economico (e burocratico), è proprio su questo terreno che occorre rinvenire una risposta alla domanda posta, una risposta impietosamente e freddamente affidata ai numeri, in perfetta linea con lo spirito di Bruxelles.
Dal quarto trimestre del 1999 al quarto trimestre del 2024 il Pil italiano, al netto dell’inflazione, è cresciuto a un tasso medio annuo dello 0,5%, contro l’1, 4% del resto dell’Eurozona, vale a dire, complessivamente, è aumentato del 12% a fronte del 42% del resto dell’Eurozona.
Anche volendo ammettere – cosa che personalmente non sono disposto a fare – che “la facoltà di decidere da soli” debba contare meno, come propone l’analista politico Michele Bellini, dell’“efficacia delle decisioni”, sono proprio gli effetti concreti che suddette decisioni hanno avuto sulla vita dei cittadini italiani a rendere risibile e falsa ogni trionfalistica celebrazione dell’Unione Europea.
Alla luce di quanto osservato, appare indispensabile escludere ulteriori limitazioni di sovranità nazionale e rafforzare, invece, il ruolo e l’azione dello Stato, specie in tutti quei settori per i quali il Trattato di Lisbona riconosce sì il diritto di legiferare tanto all’Unione Europea quanto agli Stati membri (le cosiddette competenze concorrenti), ma stabilisce anche che dove la competenza europea viene esercitata, là viene preclusa all’autorità statale la possibilità di regolamentare la medesima materia. Tra questi settori rientra anche la sicurezza (e, naturalmente, anche la giustizia, che alla sicurezza è intimamente connessa).
La sicurezza – parola che, giova ricordarlo, ricorre frequentemente sia nella Parte prima sia nella Parte seconda della nostra Costituzione – deve essere materia esclusiva di competenza dello Stato nazionale, il quale a tale scopo esercita, come scrive Patrizia Vipiana in Introduzione al diritto della sicurezza pubblica, le “sue potestà punitive miranti a reprimere i reati”.
Garantire l’ordine e assicurare tranquillità e incolumità ai membri di una nazione è un atto politico nel suo significato più alto e originario, se è vero che il fenomeno politico sorge, come osserva Carl Schmitt nel Concetto di politico, quando una comunità viene messa in pericolo di vita a opera di un nemico, interno o esterno.
E chiunque con la sua condotta criminale deliberatamente lede o sopprime l’esistenza di un altro uomo, finisce col mettere a repentaglio la sopravvivenza della comunità nazionale intera, poiché la sfibra, la indebolisce, privando i suoi membri del senso di protezione che i suoi “rappresentanti” assicurano o dovrebbero assicurare, apre una ferita nella volontà di camminare uniti. Per questa ragione, costui deve essere considerato alla stregua di un nemico (hostis) della nazione e come tale venire giudicato e trattato. L’Unione Europea, che è un’area di libero scambio, può anche limitare la sua preoccupazione, come peraltro ha sempre fatto, almeno a partire dall’entrata in vigore dell’Atto unico europeo (1987), esclusivamente alla circolazione di persone, merci, capitali, auspicando che sia la più ampia e la più rapida possibile. L’Italia, invece, che di quell’area di libero scambio pure è a tutti gli effetti parte, non può affatto rinunciare – a meno che non intenda essere complice di un ulteriore depotenziamento della politica e di un’ulteriore riduzione della sfera d’azione della stessa – alla sua prerogativa di “decidere”, vale a dire di stabilire, fissare, fare rispettare le regole di condotta da parte di chi nel nostro Paese è nato (o di chi ha scelto di viverci), e di determinare e commisurare la pena, quando queste vengono infrante, incluso l’allontanamento forzato di uno straniero dal territorio nazionale. Tutto ciò non può essere materia della Corte di giustizia dell’Unione Europea.