Il processo di revisione, in ambito civile e penale, riguarda la possibilità di riaprire un caso già chiuso, con una sentenza passata in giudicato, per far valere nuovi elementi o prove che potrebbero portare a una modifica della decisione originale.
Revisione nel Processo Penale: è un rimedio straordinario che permette di riaprire un caso già definito con sentenza definitiva, ammesso soltanto in presenza di circostanze specifiche, come: 1) l’emersione di nuove prove, decisive, che, se fossero state conosciute durante il processo, avrebbero potuto portare all’assoluzione; 2) incongruenze probatorie, ovvero, la dimostrazione che le prove su cui si è basata la condanna erano false o gravemente errate; 3) condanna di un altro soggetto: ovvero, l’accertamento che il reato è stato commesso da un’altra persona.
In caso di accoglimento della revisione, e quindi di proscioglimento, la persona condannata ingiustamente può avere diritto a una riparazione dell’errore giudiziario, che può consistere in un indennizzo economico o, in casi specifici, nella costituzione di una rendita vitalizia.
Revisione nel Processo Civile: è possibile in presenza di errori o nuovi elementi che possono portare a una modifica della decisione originale. Le situazioni che possono portare alla revisione sono diverse, tra cui: 1) nuovi documenti o prove: l’emergere di documenti o prove che non erano disponibili durante il processo e che avrebbero potuto influenzare la decisione: 2) sentenze penali di condanna: la revisione può essere richiesta anche in seguito a una sentenza penale di condanna che accerti un fatto diverso da quello accertato nel processo civile; 3) errori di fatto o di diritto: dimostrazione che la sentenza civile è basata su errori di fatto o di diritto.
Risarcimento per Errore Giudiziario: la riparazione dell’errore giudiziario, in entrambi i contesti, civile e penale, è volta a compensare la persona che ha subito un danno a causa di una decisione errata. L’indennizzo può essere commisurato alla durata della pena detentiva, alle conseguenze personali e familiari derivanti dalla condanna, o al danno subito a causa di una decisione civile errata. La revisione è uno strumento legale per correggere errori giudiziari che possono aver portato a condanne o decisioni errate, con la possibilità di ottenere un risarcimento per il danno subito, con conseguente diritto a una riparazione economica. La richiesta di revisione deve essere presentata entro termini specifici (a pena di inammissibilità entro due anni dal giorno in cui la sentenza di assoluzione o condanna è diventata definitiva), corredata con la documentazione che comprova i motivi della richiesta. Quando si parla di danno da errore giudiziario e di danno da ingiusta detenzione, in Italia, i dati numerici sono molto preoccupanti. Le cifre ufficiali del Ministero dell’Economia e delle Finanze indicano in circa 22.000 persone il novero di coloro i quali negli ultimi vent’anni hanno ricevuto indennizzi e risarcimenti da parte dello Stato (per un ammontare totale di oltre 570 milioni di euro) in quanto vittima di errori giudiziari o di ingiusta detenzione. Si stima che il dato numerico effettivo delle “vittime” di procedure giudiziarie erronee sia di 50.000 persone coinvolte.
La riparazione dell’errore giudiziario, prevista dagli articoli 643 e seguenti del codice di procedura penale, si riferisce alla condanna irrevocabile, successivamente riconosciuta ingiusta, pronunciata con sentenza o con decreto penale, pronunce dette che possono essere revocate attraverso un mezzo straordinario di impugnazione, la revisione del processo, e sostituite con una sentenza di proscioglimento. La sentenza eventualmente assolutoria emessa all’esito del processo di revisione costituisce il presupposto per esercitare il successivo diritto alla riparazione pecuniaria, la cui entità sarà commisurata alla durata dell’eventuale espiazione della pena o dell’internamento ed alle conseguenze personali e familiari che sono state causate dalla condanna erronea subita. Lo Stato provvederà a versare una somma di denaro, ovvero una rendita vitalizia, tenuto conto della perdita patrimoniale subita e altresì delle sofferenze morali, onde consentire un più sereno reinserimento nella vita sociale.
La prima ipotesi di riparazione per ingiusta detenzione è di tipo sostanziale (art. 314 co. 1 c.p.p.): il diritto all’equa riparazione del danno derivante dall’ingiusta detenzione spetta all’imputato che sia stato assolto per motivi completamente liberatori in punto di responsabilità, cioè perché era innocente. In tale ipotesi è richiesta una sentenza irrevocabile di assoluzione con uno dei seguenti dispositivi: perché il fatto non sussiste; perché l’imputato non l’ha commesso; perché il fatto non costituisce reato o non è previsto dalla legge come reato. Il diritto alla riparazione per ingiusta detenzione è riconosciuto anche nel caso di sentenza di non luogo a procedere pronunciata al termine dell’udienza preliminare e di provvedimento di archiviazione emesso all’esito delle indagini preliminari. Per quanto concerne l’archiviazione, la giurisprudenza di legittimità ha chiarito che il diritto alla riparazione per ingiusta detenzione è riconosciuta in tutti i casi in cui è consentita l’archiviazione: sia nei casi in cui manca una condizione di procedibilità, ossia quando il reato è estinto o il fatto non è previsto dalla legge come reato (art. 411 c.p.p.), sia nel caso di archiviazione per infondatezza della notizia di reato (art. 408 c.p.p.).
La seconda ipotesi di riparazione per ingiusta detenzione è di tipo formale (art. 314 co. 2 c.p.p.): si tratta dell’ipotesi in cui la custodia cautelare risulta applicata illegittimamente, prescindendo. dall’esito del processo a carico dell’imputato, che potrebbe essere di condanna o di assoluzione.
Ipotesi di ingiustizia formale
Il diritto all’equa riparazione per ingiusta detenzione spetta sia all’imputato prosciolto per qualsiasi causa, sia all’imputato condannato. In tal caso è sufficiente che la custodia sia formalmente illegittima e non rileva che essa fosse giustificata dal punto di vista sostanziale. Il diritto all’equa riparazione per l’ingiusta detenzione subita presuppone che sia stato accertato con decisione irrevocabile che il provvedimento custodiale è stato emesso senza che vi fossero le condizioni di applicabilità previste dagli artt. 273 e 280 c.p.p (ossia mancanza dei gravi indizi di colpevolezza o non punibilità del delitto addebitato perchè estinto per prescrizione o perchè il delitto addebitato è punibile con pena che non consente la custodia cautelare).
Ipotesi di esclusione del diritto alla riparazione per ingiusta detenzione
Il diritto alla riparazione per ingiusta detenzione è escluso per quella parte di custodia cautelare che è stata comunque computata ai fini della determinazione della quantità di pena detentiva che avrebbe dovuto essere scontata dall’imputato che è stato condannato; quando l’imputato ha dato causa o ha concorso a dare causa all’ingiusta custodia cautelare per dolo o colpa grave.
Secondo quanto previsto dalla Suprema Corte di legittimità, la colpa che vale ad escludere l’indennizzo è rappresentata dalla violazione di regole, da una condotta macroscopicamente negligente o imprudente dalla quale può insorgere, grazie all’efficienza sinergica di un errore dell’Autorità giudiziaria, una misura restrittiva della libertà personale. Il concetto di colpa che assume rilievo quale condizione ostativa al riconoscimento dell’indennizzo non si identifica con la “colpa penale”, venendo in rilievo la sola componente oggettiva della stessa, nel senso di condotta che, secondo il parametro dell’id quod plerumque accidit, possa aver creato una situazione di prevedibile e doveroso intervento dell’Autorità giudiziaria; anche la prevedibilità va intesa in senso oggettivo, quindi non come giudizio di prevedibilità del singolo soggetto agente, ma come prevedibilità secondo il parametro dell’id quod plerumque accidit, in relazione alla possibilità che la condotta possa dare luogo ad un intervento coercitivo dell’autorità giudiziaria. Va, inoltre, considerato che il giudice della riparazione, per stabilire se chi ha patito la detenzione vi abbia dato o abbia concorso a darvi causa con dolo o colpa grave, deve valutare tutti gli elementi probatori disponibili, al fine di stabilire, con valutazione ex ante – e secondo un iter logico-motivazionale del tutto autonomo rispetto a quello seguito nel processo di merito – non se tale condotta integri gli estremi di reato, ma solo se sia stata il presupposto che abbia ingenerato, ancorché in presenza di errore dell’autorità procedente, la falsa apparenza della sua configurabilità come illecito penale (Sez. 4, n. 9212 del 13/11/2013, dep. 2014, Maltese, Rv. 259082).
La valutazione del giudice della riparazione
Detta, si svolge su un piano diverso, autonomo rispetto a quello del giudice del processo penale, con ampia discrezionalità in punto valutazione del materiale acquisito nel processo, non già per rivalutarlo, bensì al fine di controllare la ricorrenza o meno delle condizioni dell’azione (di natura civilistica), sia in senso positivo che negativo, compresa l’eventuale sussistenza di una causa di esclusione del diritto alla riparazione (Sez. U, n. 43 del 13/12/1995, dep. 1996, Sarnataro ed altri).
Ipotesi di applicazione di misure legittimanti la richiesta di riparazione per ingiusta detenzione
Nel caso in cui siano state illegittimamente applicate le misure coercitive non custodiali non è previsto alcun risarcimento. La riparazione per ingiusta detenzione viene riconosciuta nel caso di sottoposizione illegittima agli arresti domiciliari o alla custodia in carcere. Il diritto all’equa riparazione del danno per ingiusta detenzione è riconosciuto, sia nel caso di arresto in flagranza o fermo, anche non convalidati, sia nel caso di convalida della misura che però non è seguita da un provvedimento di custodia cautelare, qualora sia intervenuta una sentenza irrevocabile di assoluzione.
Gli interventi giurisprudenziali e l’estensione dell’ambito di applicazione della riparazione per ingiusta detenzione
Al di là delle ipotesi espressamente previste dalla legge, si sono registrati nel tempo importanti interventi da parte di giudici della Corte Costituzionale e della Corte di Cassazione . E’ stato ampliato il diritto all’equa riparazione per ingiusta detenzione sul presupposto che le offese arrecate alla libertà personale mediante ingiusta detenzione siano riparate indipendentemente dalla durata di queste e quale che sia l’autorità dalla quale la restrizione provenga, essendo l’oggettiva lesione del diritto alla libertà personale che condiziona il diritto all’equa riparazione. In attuazione di tale interpretazione, il diritto all’equa riparazione è stato esteso anche alla detenzione ingiustamente patita a causa di un erroneo ordine di esecuzione. La Corte Costituzionale ha ricondotto all’ingiustizia formale anche il caso di colui che abbia subito un periodo di detenzione sulla base di un’ordinanza emessa per un fatto per il quale egli era già stato giudicato ovvero aveva addirittura scontato la pena inflitta con precedente sentenza di condanna.
Presupposti e criteri dell’istanza di riparazione per ingiusta detenzione
La domanda di riparazione per l’ingiusta detenzione ha la forma del ricorso. E’ obbligatoria l’assistenza di un legale munito di procura speciale e la parte che si trovi nelle condizioni di reddito previste dalla legge può anche chiedere il patrocinio a spese dello Stato.
Nel caso di decesso della persona che ha subito l’ingiusta detenzione possono richiederne la riparazione: il coniuge, i discendenti e gli ascendenti, i fratelli e le sorelle, gli affini entro il primo grado e le persone legate da vincolo di adozione con quella deceduta.
Inoltre tutti coloro che sono stati licenziati dal posto di lavoro che occupavano prima della custodia cautelare e per tale causa, hanno diritto ad essere reintegrati nel posto di lavoro, se viene pronunciata nei loro confronti sentenza di assoluzione, di proscioglimento o di non luogo a procedere, ovvero ne sia disposta l’archiviazione.
La domanda deve essere depositata entro due anni dal giorno in cui la sentenza è divenuta irrevocabile (o sia stato notificato il provvedimento di archiviazione). Il deposito viene effettuato nella cancelleria della Corte di Appello nel cui distretto è stata pronunciata la sentenza o il provvedimento che ha definito il procedimento.
L’entità della riparazione non può superare la somma pari ad euro 516.456,00.
Facoltà di non rispondere e richiesta di riparazione per ingiusta detenzione
In virtù della modifica dell’art. 314 cod. proc. pen., operata a seguito del dlgs n. 118/2021, laddove si prevede che: “l’esercizio della facoltà di non rispondere non può più costituire comportamento colposo ai fini della riparazione”, la domanda di riparazione per ingiusta detenzione è ammissibile anche in ipotesi di esercizio della facoltà di non rispondere, anche avuto riguardo al compiuto adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni della Direttiva UE n. 2016/343, relativa al rafforzamento di alcuni aspetti della presunzione di innocenza e del diritto di presenziare al processo nei procedimenti penali.
Il controllo sulla congruità della somma liquidata
Detto controllo è sottratto al giudice di legittimità, il quale può soltanto verificare se il giudice di merito abbia logicamente motivato il suo convincimento e non sindacare la sufficienza o insufficienza dell’indennità liquidata, a meno che, discostandosi sensibilmente dai criteri usualmente seguiti, lo stesso giudice non abbia adottato criteri manifestamente arbitrari o immotivati ovvero abbia liquidato in modo simbolico la somma dovuta (Sez. 4, n. 27474 del 02/07/2021; Sez. 4, n. 10690 del 25/2/2010; Sez. 4, n. 24225 del 04/03/2015), precisandosi al contempo che la riparazione per l’ingiusta detenzione non ha natura di risarcimento del danno ma di semplice indennità o indennizzo in base a principi di solidarietà sociale per chi sia stato ingiustamente privato della libertà personale, trovando l’istituto fondamento nelle sole norme processuali penali, cui sono estranei i criteri dettati dalle norme civilistiche che regolamentano il risarcimento da fatto illecito ex art. 2043 cod. civ., improntate ad un criterio rigorosamente risarcitorio correlato al pregiudizio patito in termini di lucro cessante o danno emergente (in questo senso, Sez. 6, n. 1755 del 09/05/1991; cfr., altresì, Sez. Un, n. 24287 del 09/05/2001, secondo cui la liquidazione dell’indennità deve avvenire in via equitativa). Ed ancora, ne consegue che il criterio aritmetico, agganciato al valore massimo indennizzabile, diviso per la estrema durata della detenzione riconosciuto dalla normativa penal-processualistica, è suscettibile, in un’ottica esclusivamente equitativa, di aggiustamenti in relazione alla valutazione di circostanze accessorie, sia di carattere oggettivo che soggettivo, purchè inerenti a valori socialmente apprezzabili, riferite alle caratteristiche proprie del singolo caso, fermo restando che, pur in assenza di rigidi parametri valutativi, stante l’ampio margine di discrezionalità lasciato al giudice della riparazione, è tuttavia necessario, affinché l’equità non tracimi in arbitrio incontrollabile, che vengano individuati in maniera puntuale e corretta i parametri specifici di riferimento, la valorizzazione dei quali imponga di rilevare un surplus di effetto lesivo derivato dall’applicazione della misura cautelare rispetto alle conseguenze fisiologiche, e perciò ordinarie, conseguenti alla privazione della libertà personale, già considerate nei parametri aritmetici giornalieri.
In caso di diminuzione, il giudice deve motivare sul perché abbia ritenuto di decurtare l’importo, posto che, nel procedimento di equa riparazione per l’ingiusta detenzione, il giudice deve valutare anche la condotta colposa lieve, rilevante non quale causa ostativa per il riconoscimento dell’indennizzo, bensì per l’eventuale riduzione della sua entità (Sez. 4, n. 21575 del 29/1/2014; conf. Sez. 4, n. 2430 del 13/12/2011).
In materia di riparazione per l’ingiusta detenzione, il giudice, ai fini della determinazione dell’indennizzo, deve opportunamente integrare il cd. parametro aritmetico, costituito dal rapporto tra il tetto massimo dell’indennizzo, fissato in euro 516.456,90 dall’art. 315, comma secondo, cod. proc. pen., e il termine massimo della custodia cautelare, pari a sei anni ex art. 303, comma quarto, lett. c), espresso in giorni, moltiplicato per il periodo, anch’esso espresso in giorni, di ingiusta restrizione subita, aumentando o riducendo il risultato di tale calcolo numerico nei limiti dell’importo massimo indennizzabile, tenendo conto anche delle eventuali specificità positive o negative del caso concreto ed effettuando una valutazione svincolata da criteri rigidi, che prenda in considerazione non solo la durata della custodia cautelare, ma anche i pregiudizi di carattere personale e familiare legati alla privazione della libertà (Sez. 4, n. 30649 del 27/06/2019).