Processo e Santa Inquisizione

Dalla storia del diritto il perché del SI al referendum

Breve storia del processo penale, dal modello inquisitorio a quello accusatorio, dall’unicità delle carriere alla separazione fra magistrati requirenti e giudicanti. 

Un SI al referendum?

Sono stato allievo di Franco Cordero e Giuliano Vassalli. Il primo, fra i più grandi giuristi del XX secolo, fu filosofo del diritto e docente universitario di procedura penale. Il secondo, già partigiano, avvocato, docente universitario di diritto e procedura penale e autore di una copiosa produzione giuridica in materia penalistica e processuale, fu deputato e poi senatore del Partito Socialista Italiano, Ministro della Giustizia e Presidente della Corte Costituzionale. 

Da loro, che tanta parte hanno avuto nella trasformazione culturale prima che normativa del sistema giudiziario italiano dal modello inquisitorio (caratterizzato da segretezza e forte potere investigativo dell’autorità) a quello (tendenzialmente) accusatorio della riforma del 1988 (ispirato a principi liberali e democratici e fondato sul contraddittorio in dibattimento e sulla separazione dei ruoli tra l’accusatore e il giudice), ho acquisito gli strumenti tecnici per maneggiare uno degli apparati più delicati quanto infernali che una società possa escogitare per l’accertamento e la punizione dei reati: il processo penale. Sento quindi il dovere civico e morale  (ciò che i greci chiamavano “parresia”) di esprimere il mio parere qualificato sulla riforma costituzionale che prevede la separazione delle carriere dei magistrati “requirenti” (i pubblici ministeri, che rappresentano la pubblica accusa) da quella dei magistrati giudicanti, sottoposta al referendum popolare del 22/23 marzo 2026. 

Ebbene, perché separarne le carriere? La domanda andrebbe rivoltata: perché tenerle ancora unite?

Nessuna persona di buon senso, convenuta suo malgrado in un tribunale civile, avrebbe fiducia nella giustizia sapendo che il proprio avversario (nel gergo tecnico: l’attore) non sia soltanto amico del giudice ma, addirittura, sia con lui legato a doppio filo nelle vicende delle rispettive carriere. Definirebbe quel giudice come “imparziale”?

Perché mai questa sfiducia – oserei dire naturale – non dovrebbe manifestarsi anche nel processo penale, dove “l’attore” (il pubblico ministero) condivide con il giudice la carriera e l’appartenenza allo stesso organo di autogoverno (il CSM) che ne decide le nomine, i trasferimenti, le promozioni e le sanzioni disciplinari? Un attore che dunque riveste un ruolo preponderante, già sulla carta, rispetto al difensore dell’accusato? Può dirsi quel giudice ancora “terzo” ed imparziale?

La risposta affermativa – che paventa un danno nella proposta separazione della carriera di chi accusa da quella di chi giudica – muove da un retaggio storico-culturale. 

Vediamo insieme perché. 

Il processo penale italiano, a differenza di quello angloamericano, trova le sue radici nel modello medievale della “santa inquisizione”, largamente imitato dagli ordinamenti “secolari” del continente europeo. 

A differenza del processo civile, già nell’epoca romana il processo penale si era evoluto dalla giustizia privata e comunitaria dell’età arcaica al sistema accusatorio pubblico della Repubblica, fino al modello inquisitorio del Tardo Impero. Ma il processo inquisitorio ecclesiastico non rimase confinato tra le mura delle abbazie o dei tribunali ecclesiastici, piuttosto fornì il “progetto architettonico” per i sistemi legali di gran parte dell’Europa continentale.

Infatti, mentre il sistema inglese si evolveva verso il modello accusatorio (basato sulla giuria e sullo scontro dialettico tra le parti), gli ordinamenti civili europei rimasero affascinati dall’efficienza — e dal controllo — del metodo inquisitorio.

Già nel 1254, sotto il Regno di Luigi IX, la Francia iniziò a limitare i duelli giudiziari (le antiche “ordalie”, o giudizi di Dio, fondate su prove dolorose o mortali che “dimostravano” la colpevolezza o l’innocenza dei contendenti) a favore di prove testimoniali e scritte. Nel 1670, sotto Luigi XIV, il processo divenne interamente inquisitorio: segreto, scritto e con l’uso sistematico della tortura come strumento di indagine “legale” regolamentato, teso ad ottenere la “confessione”, considerata la regina delle prove. Un modello che rimarrà la base del diritto penale francese fino alla Rivoluzione.

Anche nel Sacro Romano Impero, la “Constitutio Criminalis Carolina” (1532) dell’imperatore Carlo V unificò il diritto penale nell’Impero Germanico con un sistema puramente inquisitorio, dove il giudice non era un arbitro neutrale ma lo stesso investigatore che raccoglieva le prove.

In Italia il passaggio avvenne sotto l’influenza dei grandi giuristi delle università (come Bologna). I vari comuni e signorie (Milano, Venezia, Firenze) adottarono procedure dove il magistrato aveva il potere di iniziare l’azione penale “ex officio”, senza bisogno di querela da parte della vittima. 

I regni di Castiglia e Aragona  nella penisola iberica fusero la tradizione del diritto romano con le procedure inquisitorie, dando vita a un sistema in cui il potere regio e quello giudiziario erano strettamente intrecciati, culminando nell’integrazione tra tribunali civili e l’Inquisizione spagnola (che era un organo sia religioso che statale).

Tutti gli ordinamenti civili “copiarono” la Chiesa non solo per zelo religioso ma per pura ragion di Stato. Il processo inquisitorio permetteva infatti al Sovrano di controllare il territorio attraverso i propri giudici, eliminando le faide private, e l’idea che il giudice dovesse  cercare la “verità materiale” (e non solo decidere una contesa) dava un’enorme legittimità morale al potere regio.

Nell’originario modello inquisitorio, dunque, lo stesso inquisitore formulava l’accusa, raccoglieva le prove, giudicava sulla colpevolezza dell’accusato e comminava la pena. 

Solo con il codice napoleonico del 1808 il processo fu diviso in due fasi nettamente distinte, quella dell’indagine (affidata al pubblico ministero) e quella della decisione (affidata ad un giudice formalmente terzo nella fase del “dibattimento”), creando il c.d. sistema misto ispirato al sistema accusatorio del diritto romano e del diritto anglosassone ma, in realtà, realizzando solo un “feticcio” di illusoria terzietà, dato il valore di prova del materiale raccolto dall’inquisitore in assenza di contraddittorio con la difesa. 

Un sistema, dunque, ancora sostanzialmente inquisitorio. 

Prima dell’Unità, l’Italia era divisa tra eredità napoleonica e Restaurazione. Nel Regno di Sardegna (Codice Albertino del 1847), Re Carlo Alberto adottò un sistema fortemente inquisitorio, dove l’istruzione era segreta e l’imputato non aveva diritto ad un avvocato durante la raccolta delle prove, mentre tutto veniva messo per iscritto e il giudice decideva sulla base delle carte. 

Il Regno delle Due Sicilie (Codice del 1819) adottò invece un sistema misto più liberale, tra i avanzati d’Europa, dove, pur mantenendosi l’impianto francese, vennero introdotte garanzie come la pubblicità dei giudizi e una maggiore separazione tra l’accusatore e il giudicante. 

Con l’Unità d’Italia prevalse il modello piemontese. Il Codice del 1865 fu un’estensione di quello sardo, con una fase istruttoria segreta (inquisitoria) e un dibattimento pubblico (accusatorio). Tuttavia, le prove raccolte in segreto “pesavano” moltissimo sulla decisione finale.

Il Codice del 1913 (Finocchiaro-Aprile) fu un breve raggio di luce liberale. Si cercò di dare più diritti alla difesa e di limitare i poteri del Pubblico Ministero, ma l’avvento del Fascismo ne interruppe il processo. 

Il Codice di Procedura Penale “Rocco” del 1930, in vigore dal 1° luglio 1931 fino all’approvazione del nuovo codice nel 1988, estremizzò la natura inquisitoria del processo penale e fu caratterizzato da un impianto autoritario e un forte potenziamento dell’autorità giudiziaria inquirente, perpetuando lo stesso modello culturale e normativo ereditato dai  secoli precedenti. Malgrado il sistema misto, non esisteva alcuna separazione tra magistratura giudicante e requirente, parti di un unico corpo fortemente gerarchizzato. Questa struttura, del resto, facilitava il controllo politico poiché il Pubblico Ministero era considerato un diretto rappresentante dell’esecutivo all’interno delle aule di giustizia.

Pubblico Ministero e Giudice Istruttore erano i veri “signori del processo” e il dibattimento era spesso una mera formalità per confermare quanto deciso nell’istruttoria segreta.

Con l’entrata in vigore della Costituzione Repubblicana (Art. 104), la magistratura divenne un “ordine autonomo e indipendente da ogni altro potere” e il controllo passò dal Governo al Consiglio Superiore della Magistratura (CSM): tutta la magistratura, coerentemente con il modello inquisitorio, come un unico blocco (sia pure diviso nelle le due differenti funzioni requirenti e giudicanti, all’epoca facilmente intercambiabili). Peraltro, nel codice Rocco (che rimase in vigore fino al 23 ottobre 1989), l’inchiesta del pubblico ministero poteva essere “formalizzata” davanti ad un “giudice istruttore” (un ossimoro, chiaro retaggio dell’inquisizione medievale) che, proprio in quanto giudice, “raccoglieva” prove pienamente utilizzabili nel dibattimento, secondo una logica di “non dispersione della prova” e di “ricerca della verità” perfettamente in linea con quella del processo inquisitorio. Ancora oggi, infatti, molti confondono i magistrati inquirenti con quelli giudicanti, chiamando  “giudici” entrambi. 

Negli anni ‘60, con il primo progetto Carnelutti, iniziò un lungo dibattito teso ad una riforma liberale e democratica che traghettasse l’Italia verso il modello accusatorio di un processo di parti dinanzi ad un giudice “terzo” ed imparziale. All’influenza dei film di Perry Mason sull’immaginario collettivo non corrispose subito, però, altrettanta sensibilità giuridica e volontà politica, più volte condizionata dalle gravi vicende della criminalità mafiosa e del terrorismo degli anni 70/80. 

La legge delega del 16 febbraio 1987 rappresentò infatti il punto di arrivo di un iter legislativo estremamente lungo e complesso, iniziato decenni prima. La legge prevedeva iI passaggio dal sistema inquisitorio a quello accusatorio, l’attuazione dei principi del giusto processo (che solo nel 1999 divenne principio costituzionale) e della parità tra accusa e difesa, oltre all’introduzione di riti semplificati (come il patteggiamento e il giudizio abbreviato) con lo scopo di decongestionare i tribunali. 

Sulla base della delega ricevuta, il Governo dell’epoca (con il contributo fondamentale della Commissione presieduta da Gian Domenico Pisapia e sotto la guida del Ministro della Giustizia Giuliano Vassalli) emanò il nuovo Codice di Procedura Penale con il D.P.R. 22 settembre 1988 n. 447, entrato in vigore il 24 ottobre 1989. 

Dopo decenni di dibattiti, l’Italia aveva finalmente abbandonato il modello misto-inquisitorio per abbracciare quello accusatorio di ispirazione anglosassone. Scomparve il Giudice Istruttore (la figura che cercava le prove e contemporaneamente decideva sulla libertà dell’imputato) e il dibattimento davanti ad un giudice terzo ed imparziale divenne il centro del processo, luogo di formazione della prova tramite l’esame e il controesame dei testimoni (la c.d. “cross-examination”), dove il Pubblico Ministero e l’avvocato difensore siedono (teoricamente) allo stesso livello. 

La cultura (non solo) giuridica italiana, abituata per secoli al “peso delle carte” e all’autorità del magistrato inquirente, fatica ancora oggi a metabolizzare del tutto il rito accusatorio.

I più grandi cultori della materia e gli stessi padri della riforma (da Cordero a Vassalli a Pisapia), auspicarono un adeguamento dell’ordinamento giudiziario al nuovo modello, con la netta separazione tra le carriere del pubblico ministero e quella del giudice, così com’è da sempre separata quella dell’avvocato difensore. 

Lo stesso Giuliano Vassalli in un’intervista al Financial Times del 1987 affermò: “senza separazione delle carriere il mio codice di procedura penale non funzionerà. Parlare di processo accusatorio laddove il pubblico ministero è uguale al giudice…che continuerà a far parte della stessa carriera…degli stessi ruoli…essere colleghi eccetera, è uno dei tanti elementi che non rendono molto leale parlare di sistema accusatorio”. 

Ma ovviamente, allora come oggi, occorreva una legge di modifica costituzionale. 

Le riforme successive al 1988 (fino alle Riforme Cartabia del 2022 e 2023 e poi quella del ministro Nordio del 2024) non hanno mai intaccato la struttura asimmetrica del modello (tendenzialmente) accusatorio in vigore dal 1989. 

E, dunque, vale la pena di ripetere la domanda “ribaltata” posta all’inizio: perché tenere ancora unite la carriera di chi accusa e quella di chi giudica, perseverando l’evidente distorsione del sistema accusatorio, l’unico coerente con il principio costituzionale del giusto processo (art.111 Cost.) e con la terzietà del giudice? 

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I promotori del “No” al referendum confermativo della riforma costituzionale utilizzano argomenti che, al netto di falsità più o meno intenzionali o di slogan populisti, ricalcano spesso gli stereotipi culturali di stampo inquisitorio sopra illustrati. 

Vediamoli nel dettaglio. 

  • La separazione delle carriere non risolve i gravi problemi della giustizia, a partire dalla lentezza dei processi.

Vero. Infatti non è una riforma “della” giustizia, ma “per” la giustizia, per realizzare pienamente il “giusto processo” con un’effettiva e non soltanto formale terzietà del giudice. 

  • La separazione c’è già oggi, anche a seguito della riforma Cartabia del 2022 che consente il passaggio una sola volta dalla funzione requirente a quella giudicante, e viceversa, e solo cambiando Regione.

Vero. Ma il problema della terzietà del giudice non si risolve solo “ingessando” le rispettive funzioni dell’accusatore e del giudice, ma rendendoli effettivamente “impermeabili” da qualsivoglia reciproca influenza sulle reciproche carriere.  Non esiste un giudice veramente “terzo” ed imparziale se la sua carriera (dalle assegnazioni ai trasferimenti, dalle promozioni alle sanzioni disciplinari) può essere influenzata (direttamente o indirettamente, attraverso le c.d.  “correnti”) da un magistrato del suo stesso ordine nello stesso Organo di autogoverno (il CSM). Lo stesso tipo di condizionamento non potrebbe mai avvenire con l’avvocato della difesa, che risponde ad un distinto Ordine ed ha quindi una carriera del tutto separata da quella del giudice. La separazione delle parti dal giudice è la sostanza del processo accusatorio. 

  • Non è vero che i giudici sono condizionati dai PM a causa della comune carriera, dato che il tasso di assoluzioni si aggira tra il 40% e il 50%. 

Questo è un argomento suggestivo ma fuorviante. Non è certo il numero di assoluzioni (vivaddio, se manca la prova della colpevolezza oltre ogni ragionevole dubbio!) che dimostra la terzietà del giudice (e peraltro il dato si presta anche ad una lettura “a contrario”). Piuttosto, si omette si segnalare, in astratto, che il giudice non deve solo essere ma anche apparire distaccato dalle parti in conflitto (accusa e difesa); e, in concreto, che raramente i giudici delle indagini preliminari o quelli dell’udienza preliminare si contrappongono alle richieste dei pubblici ministeri, anche a quelle destinate alle assoluzioni in dibattimento sbandierate come esempio di (tardiva) imparzialità.

  • C’è il rischio (o addirittura il “disegno”) della sottoposizione del PM all’esecutivo, dato che in tutti gli Stati in cui la separazione è prevista il PM dipende dall’esecutivo. 

Questo argomento, già sotto il profilo logico, “prova troppo”, oltre ad essere del tutto contrario alla lettera ed alla ratio della riforma, dunque falso. 

Come s’è detto, la Costituzione repubblicana (art. 104) ha reso autonoma ed indipendente dal potere esecutivo l’intera magistratura. La nuova formulazione dell’art. 104 della Costituzione conferma letteralmente tale autonomia e indipendenza della magistratura nel suo complesso, limitandosi a specificare ulteriormente, da genus ad speciem, che essa è “composta dai magistrati della carriera giudicante e della carriera requirente”. Ciò al fine di rendere coerente l’istituzione di un distinto CSM per ciascuna carriera, competente per le rispettive “assunzioni, assegnazioni, trasferimenti, valutazioni di professionalità e conferimenti di funzioni nei riguardi dei magistrati”, mentre la giurisdizione disciplinare, nei riguardi di entrambi, è attribuita alla nuova “Alta Corte disciplinare”. Sarebbe pertanto affetto da illegittimità costituzionale, tanto oggi quanto un domani, qualsivoglia tentativo di assoggettamento del pubblico ministero al controllo governativo (o di altro potere). Ogni diversa interpretazione si dimostra dunque “creativa” e fantasiosa, posto che per realizzare il paventato assoggettamento occorrerebbe una nuova legge di modifica costituzionale del nominato art.104, con il procedimento previsto dall’art. 138 e, verosimilmente, con un nuovo referendum costituzionale. Interpretazione creativa che tuttavia, sotto varie forme, circola fra i sostenitori del “no”. 

Come quella che vorrebbe leggere il suddetto rischio di assoggettamento al potere esecutivo sul disposto dell’art. 107 della Costituzione (norma che non viene modificata dalla riforma) secondo cui “Il pubblico ministero gode delle garanzie stabilite nei suoi riguardi dalle norme sull’ordinamento giudiziario”: per quanto s’è detto, qualsiasi modifica per legge ordinaria che, modificando le norme sull’ordinamento giudiziario, andasse ad incidere sull’autonomia e sull’indipendenza della magistratura requirente sarebbe affetta da illegittimità costituzionale per contrarietà con l’art. 104. 

O come quell’altra che, argomentando sul secondo comma dell’art. 101 Cost. (“I giudici sono soggetti soltanto alla legge”), teme che con la separazione i pubblici ministeri possano essere invece soggetti al volere dell’esecutivo. Fin troppo facile rispondere che la soggezione del giudice (non del pubblico ministero, non dell’avvocato difensore) alla legge significa solo che l’unica guida e parametro della decisione giurisdizionale è la legge, nella sua corretta interpretazione costituzionalmente orientata, a differenza dei sistemi di “common law” o di “case law” dove vige la regola del precedente giurisprudenziale. Nulla c’entra con tutto questo il pubblico ministero, che deve osservare la legge come il difensore e come qualsiasi altro cittadino. 

  • Nel nostro sistema il PM ha l’obbligo di cercare le prove anche a favore dell’imputato, di cercare in sostanza la verità nell’interesse della giustizia. Se fosse completamente separato dalla giurisdizione si allontanerebbe dalla ricerca della verità. 

Ecco un altro argomento suggestivo ma logicamente fallace, perché si fonda su presupposti falsi spacciati per veri. Nel sistema processuale accusatorio, l’accusa e la difesa sono parti del processo, ma rimangono entrambe estranee alla funzione giurisdizionale in senso stretto, che spetta al giudice “terzo”. Lo scopo del processo è proprio quello di ricostruire ed affermare la verità “processuale” del fatto-reato nel contributo dialettico di entrambe le parti, laddove la terzietà sostanziale del giudice appare essenziale alla decisione e, quindi, al corretto esercizio della “giurisdizione”. È dunque falso e fuorviante affermare che la separazione della carriera del PM lo allontanerebbe dalla “giurisdizione” (che spetta al giudice) o dalla “ricerca della verità” (che è il risultato e non la premessa del processo, nel contraddittorio delle parti). Anche la difesa, riconosciuta e garantita dalla Costituzione (art.24), è essenziale per la funzione giurisdizionale, ma nessuno ha mai sospettato un danno alla “ricerca della verità” per il fatto che la carriera dell’avvocato sia separata da quella del giudice. Peraltro, nell’esperienza quotidiana dei processi, il PM che cerca le prove a favore dell’imputato si rivela un mito privo di sostanza, se non altro per la sua connaturale deformazione professionale. Farne una “parte imparziale”, come alcuni vorrebbero definirlo, si rivela un ossimoro lontano dalla realtà che, tuttavia, trova alcuna una volta la sua matrice nella cultura inquisitoria che il codice Pisapia-Vassalli avrebbe voluto espungere dall’ordinamento repubblicano. A ben vedere, di “imparzialità” del pubblico ministero si può impropriamente parlare solo nel senso previsto all’art. 97 della costituzione, come rispetto della legge e del principio di uguaglianza nei riguardi delle persone soggette all’attività della pubblica amministrazione. 

  • La riforma riduce l’autonomia e l’indipendenza della magistratura perché spacca il CSM in due parti: uno per i giudici ed uno per i pubblici ministeri.

Questo è un argomento apodittico e privo di basi fattuali. Alcuni temono un minore impatto dei pareri oggi espressi dal CSM unitario sui temi fondamentali della giustizia e sulle riforme governative in materia, laddove, semmai, il dibattito potrebbe uscirne arricchito dalla esplicitazione dei diversi punti di vista della magistratura requirente e di quella giudicante. Altri puntano l’indice sul metodo del sorteggio (in luogo della elezione) per i componenti dei due CSM, che a loro dire creerebbe un’ingiustificata discriminazione, ad esempio, rispetto agli avvocati; dimenticando però che gli ordini professionali sono per loro natura estranei alla logica (e alle degenerazioni) delle “correnti” e non hanno alcuna competenza sulle nomine, sulle assegnazioni, sui trasferimenti o sulle promozioni degli avvocati, che restano dei liberi professionisti. 

La scelta del sorteggio come metodo di selezione (per un terzo da un elenco di professori ordinari di università in materie giuridiche e di avvocati con almeno quindici anni di esercizio compilato mediante elezione dal Parlamento in seduta comune; e per due terzi tra tutti i magistrati giudicanti o, rispettivamente, requirenti), seppure in tesi opinabile, rappresenta allo stato l’unico sistema idoneo ad evitare ogni procrastinazione del denunciato sistema delle correnti, che tanto ha nuociuto alla credibilità del sistema giustizia nel suo insieme. Del resto, proprio la c.d. atomizzazione della rappresentanza giudiziaria nei due separati CSM mira ad impedire la creazione di centri di potere occulti, estranei alla fisiologia della gestione amministrativa di ciascuna carriera, mentre il rischio di incompetenza tecnica è fugato dalla qualità intrinseca del singolo magistrato togato. 

  • La creazione di un terzo organo costituzionale separato, l’Alta Corte disciplinare, costituisce un ulteriore vulnus all’autonomia e indipendenza dei magistrati. 

A parte il fatto che l’istituzione di un organo giurisdizionale distinto dalle funzioni amministrative del CSM, in luogo della permeabile sezione disciplinare dello stesso, aveva già costituito oggetto di numerosi disegni di legge costituzionale in diverse legislature del recente passato repubblicano, l’obiezione ricalca le precedenti. Si lamenta altresì la presenza nell’Alta Corte (sempre per sorteggio) solo di magistrati di cassazione, dimenticando che la giurisdizione disciplinare esclusivamente attribuita al nuovo consesso (necessariamente separato perché competente su entrambe le categorie di magistrati, requirenti e giudicanti) impone ai suoi membri un’esperienza ed una autorevolezza superiore. Qualunque scelta, per sua natura, appare sempre opinabile, ma non di vede dove si anniderebbe la presunta riduzione dell’autonomia e dell’indipendenza della magistratura, protetta sempre dall’art. 104 della Costituzione. 

  • Si tratta di una riforma di  “destra”, voluta dal governo Meloni, che mira a condizionare il potere giudiziario come fece il fascismo.

FalsoIl governo Meloni ha solo avuto il merito e (finalmente) la forza politica di approvare una riforma attesa fin dagli anni ‘60 del secolo scorso, naturale completamento della riforma del processo penale in senso accusatorio. A ben vedere, è anzi una riforma da sempre promossa dalla “sinistra”, auspicata da illustri giuristi di area socialista, cattolico-progressista o democratico-liberale, da Giuliano Vassalli a Giovanni Conso, da Franco Cordero ad Ennio Amodio e Oreste Dominioni, fino all’ex presidente della Corte costituzionale Prof. Augusto Barbera (emerito di diritto costituzionale presso l’Università di Bologna ed ex parlamentare del PD), solo per citare le personalità scientifiche più influenti. Senza omettere che la stessa separazione era già prevista nella Commissione Bicamerale per le riforme istituzionali della XIII legislatura presieduta da Massimo D’Alema nel 1997. 

È dunque profondamente sbagliato farne una battaglia di “bandiera” nell’attuale momento storico, solo in base al colore dell’attuale maggioranza politica (dove peraltro il ministro Nordio è egli stesso un ex magistrato), dimenticando gli sforzi e i contributi politici e culturali di intere generazioni di giuristi di area progressista. La giustizia non ha (o non dovrebbe avere) colore politico. 

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Tutto questo non ha nulla a che vedere con la necessaria riforma “della” giustizia. Come anzidetto quella della separazione delle carriere dei magistrati requirenti e giudicanti è solo una riforma “per” la giustizia, perché funzionale alla posizione di terzietà e di sostanziale indipendenza del giudice rispetto alle parti, accusa e difesa, nell’ottica del processo accusatorio. Resta impregiudicata la diversa questione del “se” e del “quanto” il nostro sistema giudiziario, dopo l’abbandono (?) del sistema inquisitorio e l’abbraccio (?) del sistema accusatorio con la riforma del 1988, possa ancora dirsi rispondere a tale modello, soprattutto dopo le riforma Cartabia del 2022 e 2023, data l’ipertrofia assunta dalla fase delle indagini preliminari (ormai frammentata in una sequenza di micro-procedure che conducono ad una molteplicità di alternative al dibattimento) e data l’eliminazione, di norma, dell’oralità e della pubblica udienza in appello e in Cassazione. 

Non è questa la sede per esaminare tutti i problemi, le distorsioni e, potremmo ben dire, le “ingiustizie della giustizia” nel nostro Bel Paese. 

Quello che però è un dato certo ed inconfutabile è che “il processo penale è un campo di forze in delicato equilibrio fra loro, dove ogni alterazione nel ruolo di un soggetto si ripercuote inesorabilmente sugli altri. L’esperienza documenta che, quando il pubblico ministero latita nella sua tipica funzione di parte, a compensare la carenza interviene il giudice, convertendosi in accusatore. Dunque, è bene che nel processo il pubblico ministero mantenga la sua veste di organo focalizzato sull’accusa” (cfr. Paolo Ferrua, Franco Cordero e il processo accusatorio, in Teoria e critica della regolazione sociale, n.1, 2024).

La separazione delle carriere, ferma restando l’autonomia e l’indipendenza da ogni altro potere dello Stato (art. 104 Cost), serve proprio a questo: a ricominciare il percorso di fondazione di una “giustizia più giusta”.

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