L’agire giuridico non è altro che il processo di strutturazione delle relazioni tra le azioni umane, che così, cristallizzandosi, durano, si perpetuano, diventando Istituzioni.
Detto agire è eterna manifestazione della natura relazionale della personalità umana che tende a superare la propria difettività ovvero la transitorietà, realizzando la Giustizia, verità ed essenza del Diritto; equilibrio, misura, reciprocità, sicurezza, durata ovve ro relazioni tra pari.
Nella realtà storica, il mondo del Diritto ci appare nella forma di azioni concatenate, non secondo la volontà dell’agente, ma secondo quella dell’Ordinamento, struttura delle strutture, coor dinatore delle Istituzioni, organizzazione vivente dell’Ordine Giuridico.
Le azioni e le loro relazioni, allontanandosi dalla volontà arbi traria dei singoli agenti, assumono forme stabili e riconoscibili, oggetti ed obiettivi del Dovere, valore del Diritto ovvero segno di riconoscimento di quest’ultimo tra gli smisurati spazi e conte nuti dell’agire umano.
Il Dovere è l’azione obbediente alla strutturazione, ovvero ad una data forma di relazione tra azioni, riconosciuta obbligatoria poiché conforme sia al suo scopo immediato (di tipo personale, o economico e/o sociale) sia, contestualmente e necessariamente, alla Giustizia, scopo mediato interesse primario e fondamentale di ogni Istituzione a cui tutti gli altri interessi e scopi devono essere subordinati. Al Dovere, quindi, azione obbligatoria per realizzare la Verità del Diritto ovvero la Giustizia, è coessenziale la Obbedienza.
Il Dovere è un’azione obbediente ad una forma di relazione tra azioni, ritenuta obbligatoria in quanto conseguente ad una scelta di libertà.
Nella obbedienza ad una norma, la libertà non è esclusa, ma si esercita non nell’azione strutturata per raggiungere il Fine, ma “a monte”, nella scelta del fine.
Di fronte ad un delitto o a un illecito a seguito di una scelta contraria alla Giustizia, come possibile conseguente esercizio della Libertà umana, l’esperienza giuridica, nel processo di strutturazione delle azioni, ha istituito la Sanzione, possibilità rimediale all’equi librio violato nell’Ordinamento.
Essa è giuridica, elemento costitutivo dell’Ordinamento, se è Giusta: ovvero se rimane priva dei caratteri tipici della vendetta individuale o di gruppo ed è fondata su misura, reciprocità, preve dibilità, procedura formale, riconoscibilità universale.
La Sanzione non rappresenta la violenza, ma la forza dell’Or dinamento, rigeneratrice dell’Ordine Giuridico.