Telefono senza Sim e caricatore: per il giudice il reato non sussiste

Un telefono cellulare trovato in cella, ma inutilizzabile per comunicare con l’esterno, non basta a configurare il reato di detenzione illegale in carcere. Con questa motivazione un detenuto è stato assolto al termine di un processo celebrato davanti al tribunale di Siracusa, che ha fatto applicazione dei più recenti orientamenti della Corte di Cassazione.L’imputato, W. I., era stato sorpreso nel 2024 in possesso di un telefonino durante un controllo all’interno della casa di reclusione di Augusta. L’apparecchio, di dimensioni ridotte e simile a quelli che frequentemente circolano negli istituti penitenziari, era dotato di batteria ma risultava privo sia di scheda Sim sia di caricabatterie.Proprio l’assenza di questi elementi ha rappresentato il nodo centrale del dibattimento. La difesa, rappresentata dall’avvocato Nancy Grimaldi, ha sostenuto che il dispositivo, nelle condizioni in cui era stato rinvenuto, non fosse idoneo a realizzare alcuna comunicazione con l’esterno, richiamando una pronuncia della Corte di Cassazione che esclude la punibilità in casi analoghi.Il giudice monocratico Franco Scollo, chiamato a valutare la sussistenza del reato, ha condiviso questa impostazione, ritenendo che il semplice possesso di un telefono non operativo non integri una condotta penalmente rilevante. Ne è seguita la sentenza di assoluzione con la formula piena “il fatto non sussiste”.Una conclusione che ha trovato l’accordo anche dell’accusa: il pubblico ministero, infatti, al termine della requisitoria aveva chiesto l’assoluzione dell’imputato, riconoscendo l’assenza di un concreto pericolo per l’ordine e la sicurezza dell’istituto penitenziario.Il procedimento era stato instaurato dalla Procura della Repubblica di Siracusa e si è svolto con rito abbreviato. In origine, l’indagine coinvolgeva anche un secondo detenuto, la cui posizione è stata successivamente separata, avendo scelto di essere giudicato con rito ordinario.La decisione assume rilievo perché ribadisce un principio già affermato dalla giurisprudenza di legittimità: il diritto penale non può prescindere dalla concreta offensività della condotta. In assenza della possibilità di utilizzo del dispositivo per comunicazioni illecite, viene meno l’elemento essenziale del reato.Un chiarimento che contribuisce a delimitare l’ambito applicativo della norma, evitando interpretazioni estensive fondate sul solo dato materiale del possesso.

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